Art. 42. 
 
(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis  del
decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  in  materia  di   sanzione
accessoria della sospensione della patente e  di  applicazione  della
           sospensione della patente per i neo-patentati) 
 
  1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'organo  che  ha  ritirato  la  patente  di  guida  la  invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro,  alla
prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il  termine  di
cui al primo periodo,  il  conducente  a  cui  e'  stata  sospesa  la
patente, solo nel caso in  cui  dalla  commessa  violazione  non  sia
derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa  ad
ottenere un permesso  di  guida,  per  determinate  fasce  orarie,  e
comunque di non oltre tre ore al  giorno,  adeguatamente  motivato  e
documentato per ragioni di  lavoro,  qualora  risulti  impossibile  o
estremamente  gravoso  raggiungere  il  posto  di  lavoro  con  mezzi
pubblici o comunque non  propri,  ovvero  per  il  ricorrere  di  una
situazione  che  avrebbe  dato  diritto  alle  agevolazioni  di   cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei
quindici  giorni  successivi,  emana  l'ordinanza   di   sospensione,
indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.  Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni  singola  norma,
e' determinato in relazione all'entita'  del  danno  apportato,  alla
gravita'  della  violazione  commessa,  nonche'   al   pericolo   che
l'ulteriore  circolazione  potrebbe  cagionare.   Tali   due   ultimi
elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al  secondo
periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi'  valutati  dal
prefetto per decidere della  predetta  istanza.  Qualora  questa  sia
accolta, il periodo di sospensione  e'  aumentato  di  un  numero  di
giorni pari al doppio delle complessive ore per  le  quali  e'  stata
autorizzata la  guida,  arrotondato  per  eccesso.  L'ordinanza,  che
eventualmente  reca   l'autorizzazione   alla   guida,   determinando
espressamente  fasce  orarie  e  numero  di  giorni,  e'   notificata
immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida
nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per
i  fini  di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  all'anagrafe  degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non  sia  emanata  nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente puo'  ottenerne
la restituzione da parte della prefettura. Il permesso  di  guida  in
costanza di sospensione della patente puo' essere concesso  una  sola
volta»; 
    b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla  patente»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dall'interrogazione   dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»; 
    c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri
registri» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicata all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»; 
    d) al comma  6,  dopo  le  parole:  «circola  abusivamente»  sono
inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di  guida  di
cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti  dall'ordinanza  del
prefetto con cui il permesso e' stato concesso,». 
  2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del  1992  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente  per
i neo-patentati). - 1. Salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
norme del titolo V, nei primi tre anni dalla  data  di  conseguimento
della patente di categoria B, quando e' commessa una  violazione  per
la quale e' prevista  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
accessoriadella sospensione della patente, di cui  all'articolo  218,
la durata della sospensione e'  aumentata  di  un  terzo  alla  prima
violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive. 
  2. Qualora, nei primi tre anni dalla data  di  conseguimento  della
patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per
la quale e' prevista  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a
tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque
anni dalla data di conseguimento della patente. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  al
conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia gia'
conseguito anche  la  patente  di  categoria  B.  Se  la  patente  di
categoria B e' conseguita successivamente al rilascio  della  patente
di categoria A, le disposizioni di cui ai  citati  commi  1  e  2  si
applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B». 
 
 
          Note all'articolo 42 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo  218  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            «218.  Sanzione  accessoria   della   sospensione   della
          patente. 
            1. Nell'ipotesi in cui  il  presente  codice  prevede  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida per un periodo determinato, la patente  e'
          ritirata dall'agente od organo di polizia  che  accerta  la
          violazione; del ritiro e' fatta  menzione  nel  verbale  di
          contestazione  della   violazione.   L'agente   accertatore
          rilascia permesso provvisorio  di  guida  limitatamente  al
          periodo necessario a  condurre  il  veicolo  nel  luogo  di
          custodia indicato  dall'interessato,  con  annotazione  sul
          verbale di contestazione. 
            2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia,
          unitamente a copia del verbale,  entro  cinque  giorni  dal
          ritiro,  alla   prefettura   del   luogo   della   commessa
          violazione. Entro il termine di cui al  primo  periodo,  il
          conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso
          in cui  dalla  commessa  violazione  non  sia  derivato  un
          incidente, puo' presentare istanza al  prefetto  intesa  ad
          ottenere  un  permesso  di  guida,  per  determinate  fasce
          orarie,  e  comunque  di  non  oltre  tre  ore  al  giorno,
          adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro,
          qualora  risulti   impossibile   o   estremamente   gravoso
          raggiungere  il  posto  di  lavoro  con  mezzi  pubblici  o
          comunque  non  propri,  ovvero  per  il  ricorrere  di  una
          situazione che avrebbe dato diritto  alle  agevolazioni  di
          cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il
          prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
          di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la
          sospensione stessa.  Tale  periodo,  nei  limiti  minimo  e
          massimo fissati da ogni singola norma,  e'  determinato  in
          relazione all'entita' del danno  apportato,  alla  gravita'
          della  violazione  commessa,  nonche'   al   pericolo   che
          l'ulteriore  circolazione  potrebbe  cagionare.  Tali   due
          ultimi elementi, unitamente alle  motivazioni  dell'istanza
          di cui al secondo periodo ed alla relativa  documentazione,
          sono altresi' valutati  dal  prefetto  per  decidere  della
          predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di
          sospensione e' aumentato di un numero  di  giorni  pari  al
          doppio  delle  complessive  ore  per  le  quali  e'   stata
          autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza,
          che  eventualmente  reca   l'autorizzazione   alla   guida,
          determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni,
          e'  notificata  immediatamente  all'interessato,  che  deve
          esibirla ai fini della guida nelle situazioni  autorizzate.
          L'ordinanza e' altresi'  comunicata,  per  i  fini  di  cui
          all'articolo 226, comma 11,  all'anagrafe  degli  abilitati
          alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
          del ritiro. Qualora  l'ordinanza  di  sospensione  non  sia
          emanata nel termine di quindici giorni, il  titolare  della
          patente puo'  ottenerne  la  restituzione  da  parte  della
          prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione
          della patente puo' essere concesso una sola volta. 
            3. Quando le norme del presente codice dispongono che  la
          durata  della  sospensione  della  patente  di   guida   e'
          aumentata a  seguito  di  piu'  violazioni  della  medesima
          disposizione di legge,  l'organo  di  polizia  che  accerta
          l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe
          nazionale  degli   abilitati   alla   guida   constata   la
          sussistenza delle precedenti violazioni  procede  ai  sensi
          del comma 1, indicando, anche nel verbale, la  disposizione
          applicata ed il numero  delle  sospensioni  precedentemente
          disposte; si  applica  altresi'  il  comma  2.  Qualora  la
          sussistenza   delle    precedenti    sospensioni    risulti
          successivamente,  l'organo  od  ufficio  che  ne  viene   a
          conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
          a norma del comma 2. 
            4. Al termine del  periodo  di  sospensione  fissato,  la
          patente   viene   restituita   dal   prefetto.   L'avvenuta
          restituzione e'  comunicata  all'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati alla guida. 
            5. Avverso il provvedimento di sospensione della  patente
          e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 . 
            6. Chiunque, durante  il  periodo  di  sospensione  della
          validita'  della  patente,  circola   abusivamente,   anche
          avvalendosi del permesso di guida di  cui  al  comma  2  in
          violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del  prefetto
          con cui il permesso e' stato concesso,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          1.842 a euro 7.369. Si  applicano  le  sanzioni  accessorie
          della revoca della patente e del fermo  amministrativo  del
          veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
          delle violazioni, in luogo  del  fermo  amministrativo,  si
          applica la confisca amministrativa del veicolo. » 
            -Si riporta il  testo  dell'articolo  33  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104: 
            33. Agevolazioni. 
            1.(soppresso) 
            2. I soggetti di cui  al  comma  1  possono  chiedere  ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento fino a tre anni  del  periodo  di  astensione
          facoltativa, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 
            3. Successivamente al compimento del terzo anno  di  vita
          del bambino, la lavoratrice madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste  una
          persona con handicap in situazione di gravita',  parente  o
          affine entro il terzo grado, convivente,  hanno  diritto  a
          tre giorni di permesso  mensile  coperti  da  contribuzione
          figurativa,  fruibili  anche  in  maniera  continuativa   a
          condizione che la persona con  handicap  in  situazione  di
          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno. 
            4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
          quelli previsti all'articolo 7 della citata legge  n.  1204
          del 1971 , si applicano le disposizioni di  cui  all'ultimo
          comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del  1971
          , nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge
          9 dicembre 1977, n. 903. 
            5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di
          lavoro pubblico o privato, che assista con  continuita'  un
          parente o un affine entro il terzo  grado  handicappato  ha
          diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro  piu'
          vicina al proprio domicilio e non  puo'  essere  trasferito
          senza il suo consenso ad altra sede. 
            6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione  di
          gravita' puo' usufruire alternativamente  dei  permessi  di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso. 
            7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3,  4  e  5  si
          applicano anche agli affidatari di persone handicappate  in
          situazione di gravita'