Art. 42 
 
            Computo metrico estimativo e quadro economico 
 
                    (art. 44, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Il  computo  metrico  estimativo   del   progetto   esecutivo
costituisce l'integrazione  e  l'aggiornamento  del  computo  metrico
estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli
stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41. 
    2. Il computo metrico estimativo viene  redatto  applicando  alle
quantita' delle lavorazioni,  dedotte  dagli  elaborati  grafici  del
progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo  41.  Le
quantita'  totali  delle  singole  lavorazioni   sono   ricavate   da
dettagliati computi di quantita' parziali, con  indicazione  puntuale
dei  corrispondenti  elaborati  grafici.  Le   singole   lavorazioni,
risultanti  dall'aggregazione  delle  rispettive  voci  dedotte   dal
computo  metrico  estimativo,  sono  poi  raggruppate,  in  sede   di
redazione dello schema di contratto e del  bando  di  gara,  ai  fini
della definizione dei gruppi di categorie ritenute  omogenee  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera s).  Tale  aggregazione  avviene  in
forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le
aliquote si riferiscono. 
    3.  Nel  quadro  economico,  redatto   secondo   l'articolo   16,
confluiscono: 
    a) il  risultato  del  computo  metrico  estimativo  dei  lavori,
comprensivi delle opere di cui  all'articolo  15,  comma  9,  nonche'
l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
    b) l'accantonamento in misura non superiore al  dieci  per  cento
per imprevisti e per eventuali lavori in economia; 
    c) l'importo dei costi di acquisizione  o  di  espropriazione  di
aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto; 
    d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie  voci  riportate
all'articolo 16.