Art. 42 
 
            Controlli e sanzioni in materia di incentivi 
 
  1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico  e  termico,  di
competenza del GSE, e' subordinata alla verifica dei dati forniti dai
soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica,  che  puo'
essere affidata anche agli enti controllati dal  GSE,  e'  effettuata
attraverso il controllo della documentazione trasmessa,  nonche'  con
controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti,  per
i quali i  soggetti  preposti  dal  GSE  rivestono  la  qualifica  di
pubblico ufficiale, sono svolti anche senza  preavviso  ed  hanno  ad
oggetto   la   documentazione   relativa   all'impianto,    la    sua
configurazione impiantistica e le modalita' di connessione alla  rete
elettrica. 
  2. Restano ferme le competenze in tema  di  controlli  e  verifiche
spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli  enti  locali
nonche' ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita'
stabilite  ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   1,   comma
382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli  sulla
provenienza  e  tracciabilita'  di  biomasse,  biogas  e   bioliquidi
sostenibili. 
  3. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate  nell'ambito  dei
controlli  di  cui  ai  commi  1  e  2  siano   rilevanti   ai   fini
dell'erogazione  degli  incentivi,  il   GSE   dispone   il   rigetto
dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero
delle somme gia' erogate, e  trasmette  all'Autorita'  l'esito  degli
accertamenti effettuati per  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14  novembre  1995,
n. 481. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3,  le  amministrazioni  e  gli
enti pubblici, deputati  ai  controlli  relativi  al  rispetto  delle
autorizzazioni rilasciate per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio
loro spettante, trasmettono  tempestivamente  al  GSE  l'esito  degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui  le  violazioni  riscontrate
siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi. 
  5. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il GSE fornisce al Ministero dello  sviluppo  economico  gli
elementi per la definizione di una disciplina organica dei  controlli
che,  in  conformita'  ai  principi  di   efficienza,   efficacia   e
proporzionalita', stabilisca: 
    a) le modalita'  con  le  quali  i  gestori  di  rete  forniscono
supporto  operativo  al  GSE  per  la  verifica  degli  impianti   di
produzione di energia elettrica e per la certificazione delle  misure
elettriche necessarie al rilascio degli incentivi; 
    b) le procedure per lo svolgimento dei controlli  sugli  impianti
di competenza del GSE; 
    c)  le  violazioni  rilevanti  ai  fini   dell'erogazione   degli
incentivi in relazione a ciascuna  fonte,  tipologia  di  impianto  e
potenza nominale; 
    d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle autorita'
pubbliche competenti  all'erogazione  di  incentivi  le  informazioni
relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3; 
    e) le modalita'  con  cui  il  GSE  trasmette  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas gli  esiti  delle  istruttorie  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3. 
  6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma  5,
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,  definisce
la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5. 
  7. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali gli eventuali costi connessi alle attivita' di
controllo trovano copertura  a  valere  sulle  componenti  tariffarie
dell'energia elettrica e del gas, nonche' le modalita' con  le  quali
gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati  a
riduzione degli oneri  tariffari  per  l'incentivazione  delle  fonti
rinnovabili. 
 
          Note all'art. 42: 
              - per l'articolo 1, comma 382-septies, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note all'articolo 25. 
              - si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  20,
          lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante
          Norme per la concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di
          pubblica   utilita'.   Istituzione   delle   Autorita'   di
          regolazione dei servizi di pubblica utilita': 
              "20.  Per  lo  svolgimento  delle   proprie   funzioni,
          ciascuna Autorita': 
              a)-b) (omissis) 
              c) irroga, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in
          caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso  di
          mancata ottemperanza da parte  dei  soggetti  esercenti  il
          servizio,  alle  richieste  di  informazioni  o  a   quelle
          connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero  nel  caso
          in cui le informazioni e i documenti  acquisiti  non  siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a  lire
          300 miliardi; in caso di reiterazione delle  violazioni  ha
          la facolta', qualora cio' non  comprometta  la  fruibilita'
          del  servizio  da  parte  degli   utenti,   di   sospendere
          l'attivita' di impresa fino a 6  mesi  ovvero  proporre  al
          Ministro competente la sospensione  o  la  decadenza  della
          concessione;"