Art. 42 

 

				 
            Misure destinate agli utenti finali disabili 

 
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure destinate  agli
utenti finali disabili"; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  A  meno  che  alla
Sezione  III  del  presente  Capo,  siano  previsti   requisiti   che
conseguono   l'effetto   equivalente,   l'Autorita'   adotta   misure
specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano  di
un  accesso,  ad  un  prezzo  accessibile,  ai  servizi   individuati
all'articolo 54, comma 2-bis, e all'articolo 55 che  sia  di  livello
equivalente a quello di cui  beneficiano  gli  altri  utenti  finali.
L'Autorita' valuta la necessita' generale e i requisiti specifici  di
tali misure specifiche per gli utenti finali  disabili,  comprese  la
loro portata e forma concreta."; 
  c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  Nell'adottare
le misure di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' favorisce la conformita'
con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo  il  disposto
degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.". 
 
          Note all'art. 42: 
              Il  testo   dell'articolo   57   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 57.Misure destinate agli utenti finali disabili. 
              1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano
          previsti requisiti che  conseguono  l'effetto  equivalente,
          l'Autorita' adotta misure specifiche per garantire che  gli
          utenti finali disabili  fruiscano  di  un  accesso,  ad  un
          prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 54,
          comma  2-bis,  e  all'articolo  55  che  sia   di   livello
          equivalente a quello di cui beneficiano  gli  altri  utenti
          finali. L'Autorita'  valuta  la  necessita'  generale  e  i
          requisiti specifici  di  tali  misure  specifiche  per  gli
          utenti finali disabili, comprese la loro  portata  e  forma
          concreta. 
              2. L'Autorita' puo' adottare misure specifiche per  far
          si' che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le
          imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione
          della maggior parte degli utenti finali. 
              2-bis. Nell'adottare le misure di cui ai commi 1  e  2,
          l'Autorita' favorisce  la  conformita'  con  le  pertinenti
          norme o specifiche pubblicate  secondo  il  disposto  degli
          articoli 20, 21 e 22 del Codice.".