Art. 42 (L)
Ritardato  od  omesso versamento del contributo di costruzione (legge
                  28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

  1.  Le  regioni  determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento  del  contributo  di costruzione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
  2.  Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
    a) l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al  20 per cento
qualora  il  versamento  del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni;
    b) l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al  50 per cento
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
    c) l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al 100 per cento
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
  3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
  4.  Nel  caso  di  pagamento  rateizzato le norme di cui al secondo
comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
  5.  Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma
2,  il  comune  provvede  alla  riscossione  coattiva del complessivo
credito nei modi previsti dall'articolo 43.
  6.  In  mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle
sanzioni  di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel comma 2.