Art. 42.
              (Riduzione del costo del debito pubblico)

   1.  All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30
marzo  1981,  n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli
del  debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non
concorrono  al  raggiungimento  del  limite  dell'importo  massimo di
emissione  di  titoli  pubblici  annualmente stabilito dalla legge di
approvazione  del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni,
limitato  a  lire  2.500  miliardi  per  la  prima annualita', verra'
attribuito   al   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  che
provvedera'  a  soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli
pubblici  sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei
titoli  autorizzati  e  il  relativo  ammontare saranno stabiliti con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
somme  che  si  accerteranno  come  effettivamente  necessarie per il
completamento delle attivita' di rimborso".
 
             Note all'art. 42:
                 -  Il  testo  dell'art.  11  della legge 23 dicembre
          1998,   n.   448   (Misure   di  finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente:
                 "Art.  11  (Rimborso  della  tassa sulle concessioni
          governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). -
          1. L'art. 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,  n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle
          concessioni  governative  per  le  iscrizioni  nel registro
          delle  imprese,  di cui all'art. 4 della tariffa annessa al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641,  nel  testo modificato dallo stesso art. 61, e' dovuta
          per  gli  anni  1985,  1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e
          1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione
          dell'atto  costitutivo  e nelle seguenti misure forfettarie
          annuali  per  l'iscrizione  degli  altri  atti sociali, per
          ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
                   a) per le societa' per azioni e in accomandita per
          azioni, lire settecentocinquantamila;
                   b)  per  le  societa'  a responsabilita' limitata,
          lire quattrocentomila;
                   c) per   le   societa'   di   altro   tipo,   lire
          novantamila.
                 2.  Le  societa' che negli anni indicati al comma 1,
          hanno  corrisposto  la  tassa sulle concessioni governative
          per  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e  quella
          annuale,   ai  sensi  dell'art.  3,  commi  18  e  19,  del
          decreto-legge  19  dicembre  1984,  n. 853, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono
          ottenere  il rimborso della differenza fra le somme versate
          e  quelle  dovute  a  norma  del citato comma 1, sempre che
          abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti
          dall'art.  13  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 641.
                 3.   Sull'importo  da  rimborsare  sono  dovuti  gli
          interessi  nella  misura del tasso legale vigente alla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente legge, a decorrere
          dalla data di presentazione dell'istanza.
                 4.  Nel  corso  del  1999 il Ministero delle finanze
          esamina  le  istanze  di  rimborso a suo tempo presentate e
          controlla  la  validita' e la tempestivita' delle stesse; a
          partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate
          le   procedure  di  rimborso,  che  sono  eseguite  secondo
          l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle istanze e a
          partire da quelle di minore importo.
                 5.  Per le finalita' di cui al presente articolo, il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          effettuare,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di cui
          all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
          modificazioni,  emissioni  di  titoli  del  debito pubblico
          negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono
          al   raggiungimento  del  limite  dell'importo  massimo  di
          emissione  di  titoli  pubblici annualmente stabilito dalla
          legge  di  approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle
          suddette  emissioni,  limitato a lire 2.500 miliardi per la
          prima    annualita',   verra'   attribuito   al   Ministero
          dell'economia  e delle finanze che provvedera' a soddisfare
          gli  aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per
          le  annualita'  successive,  l'importo  massimo  di  titoli
          pubblici   sara'  determinato  con  la  legge  finanziaria.
          L'emissione  dei titoli autorizzati e il relativo ammontare
          saranno  stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sulla base delle somme che si accerteranno
          come  effettivamente  necessarie per il completamento delle
          attivita' di rimborso.
                 6.   Sulla   scorta   degli   elenchi   di  rimborso
          predisposti  dal  Ministero  delle finanze sono emessi, con
          imputazione   al   competente   capitolo   dello  stato  di
          previsione  della  spesa del Ministero delle finanze, uno o
          piu'    ordinativi    diretti   collettivi   di   pagamento
          estinguibili  mediante  commutazione  di  ufficio in vaglia
          cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia
          sono  spediti  per raccomandata dalla competente sezione di
          tesoreria   provinciale   dello   Stato  all'indirizzo  del
          domicilio  fiscale  vigente  degli  aventi diritto, ove gli
          stessi   non  abbiano  provveduto  all'indicazione  di  uno
          specifico domicilio eletto".
                 - Il testo vigente dell'art. 38 della legge 30 marzo
          1981,  n. 119, e successive modificazioni (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 1981), e' il seguente:
                 "Art.  38. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato a
          effettuare   operazioni   di   indebitamento   nel   limite
          annualmente  risultante nel quadro generale riassuntivo del
          bilancio di competenza, nelle forme di:
                   a) buoni  poliennali  del  tesoro,  a scadenza non
          superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui
          all   legge   27 dicembre   1953,  n.  941,  e,  in  quanto
          applicabili,  di  quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio
          1958,  n.  8,  convertito  in legge dalla legge 23 febbraio
          1958,  n.  84,  detti  buoni  poliennali del tesoro possono
          essere  anche  utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni
          del   tesoro   poliennali  12 per  cento,  di  scadenza  il
          1ยบ gennaio dell'anno immediatamente successivo;
                   b) certificati  di  credito  del  tesoro di durata
          fino   a   dodici  anni,  con  cedola  di  interesse  anche
          variabile.   Con  decreti  del  Ministro  del  tesoro  sono
          determinati  la  durata,  i prezzi di emissione, i tassi di
          interesse,  i tagli e le caratteristiche dei certificati di
          credito  del  tesoro,  i  piani  di  rimborso dei medesimi,
          nonche'  ogni  altra  condizione  e  modalita'  relative al
          collocamento  -  anche  tramite  consorzi,  pure garanzia -
          all'emissione  ed  all'ammortamento,  anche anticipato, dei
          titoli  stessi. I certificati medesimi e le relative cedole
          sono  equiparati  a  tutti  gli effetti ai titoli di debito
          pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e
          benefici  ad  essi concessi, e possono essere sottoscritti,
          in  deroga  ai  rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di
          qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la
          previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le
          eventuali  estrazioni  a  sorte  dei certificati di credito
          avvengano presso la direzione generale del debito pubblico,
          la  commissione  istituita  con  decreto luogotenenziale 30
          novembre  1945,  n.  808,  e'  integrata,  all'uopo,  da un
          rappresentante della direzione generale del tesoro;
                   c) titoli  denominati  in  ECU  (European Currency
          Unit),  oppure  in  lire  italiane riferite all'ECU, ovvero
          prestiti    internazionali,    nonche'   titoli   in   lire
          rivalutabili  negli  interessi  e nel capitale in relazione
          alle  variazioni  di  un  indice  di prezzo determinato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro  o  in  relazione  alle
          variazioni  del  cambio  della  lira  rispetto a specifiche
          valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con
          gli   stessi   decreti   sono  determinate  la  durata,  le
          caratteristiche   ed  ogni  altra  condizione  e  modalita'
          relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed
          all'accensione dei predetti prestiti".