(Codice Penale-art. 42)
                              Art. 42. 
 
(Responsabilita'   per   dolo   o   per   colpa   o    per    delitto
           preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva) 
 
  Nessuno puo' essere punito per  un'azione  od  omissione  preveduta
dalla legge  come  reato,  se  non  l'ha  commessa  con  coscienza  e
volonta'. 
 
  Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge  come
delitto, se non l'ha commesso con  dolo,  salvi  i  casi  di  delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. 
 
  La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti  a
carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. 
 
  Nelle contravvenzioni ciascuno risponde  della  propria  azione  od
omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.