Art. 42-bis
(( (Trasformazione, fusione e scissione). ))
((Se non e' espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo
statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le
fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche
trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498.
L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa
alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione
contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non piu' di
centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonche'
la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si
applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter,
secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le
disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro
V, in quanto compatibili.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle
scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro
delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche
ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico
nazionale del Terzo settore.))