(CODICE CIVILE-art. 42 bis)
                             Art. 42-bis 
 
            (( (Trasformazione, fusione e scissione). )) 
 
  ((Se non e' espressamente escluso  dall'atto  costitutivo  o  dallo
statuto,  le  associazioni  riconosciute  e  non  riconosciute  e  le
fondazioni di cui  al  presente  titolo  possono  operare  reciproche
trasformazioni, fusioni o scissioni. 
 
  La trasformazione produce gli effetti  di  cui  all'articolo  2498.
L'organo di amministrazione deve predisporre una  relazione  relativa
alla situazione  patrimoniale  dell'ente  in  via  di  trasformazione
contenente  l'elenco  dei  creditori,  aggiornata  a  non   piu'   di
centoventi giorni precedenti la delibera di  trasformazione,  nonche'
la relazione di  cui  all'articolo  2500-sexies,  secondo  comma.  Si
applicano  inoltre  gli  articoli  2499,  2500,  2500-bis,  2500-ter,
secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. 
 
  Alle fusioni e alle scissioni  si  applicano,  rispettivamente,  le
disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro
V, in quanto compatibili. 
 
  Gli  atti  relativi  alle  trasformazioni,  alle  fusioni  e   alle
scissioni per i quali il libro V prevede  l'iscrizione  nel  Registro
delle imprese sono iscritti nel  Registro  delle  Persone  Giuridiche
ovvero, nel caso di  enti  del  Terzo  settore,  nel  Registro  unico
nazionale del Terzo settore.))