Art. 42.

  Le  societa'  non  regolarmente costituite, esistenti anteriormente
alla   data   di   pubblicazione   della   presente  legge,  potranno
regolarizzarsi,  entro  quattro  mesi  dall'entrata  in  vigore della
presente legge, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso
termine,  col  pagamento  della  normale  imposta di registro, di cui
all'art.  81  della  tariffa,  allegato  A alla legge del registro e,
successive modificazioni e della normale imposta ipotecaria ridotte a
meta', da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la
societa' si regolarizza.
  L'esistenza  di  societa'  non  regolare alla data di pubblicazione
della   presente  legge  deve  essere  provata  mediante  certificato
attestante  la  iscrizione della societa' di fatto nel registro delle
Camere   di   commercio,  ovvero  mediante  certificato  dell'Ufficio
distrettuale  delle  imposte  dirette,  attestante l'iscrizione della
societa' di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.
  Qualora  le  societa' commerciali gia' regolarmente costituite, per
le  quali,  alla  data di entrata in vigore della presente legge, sia
scaduto  il  termine  fissato  dall'atto costitutivo o dallo statuto,
deliberino,  entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge  un  nuovo  termine  alla  loro  durata,  e'  dovuta  l'imposta
proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale
versato o sottoscritto.