Art. 42. Le societa' non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'art. 81 della tariffa, allegato A alla legge del registro e, successive modificazioni e della normale imposta ipotecaria ridotte a meta', da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la societa' si regolarizza. L'esistenza di societa' non regolare alla data di pubblicazione della presente legge deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della societa' di fatto nel registro delle Camere di commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della societa' di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti. Qualora le societa' commerciali gia' regolarmente costituite, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge un nuovo termine alla loro durata, e' dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.