(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 42)
Art. 42.
Assicurazione dei fabbricati ipotecati
L'esattore e' tenuto ad assicurare contro il rischio dell'incendio
i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato
dal primo comma dell'art. 41.
La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri
enti indicati dall'ultimo comma dell'art. 39 e deve contenere la
clausola che in caso di sinistro l'istituto assicuratore versera'
l'indennita' alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante
con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile e
ne dara' comunicazione al prefetto.
I premi di assicurazione devono essere pagati trenta giorni prima
delle scadenze contrattuali in caso di ritardo si applicano le
disposizioni dell'art. 47.