(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 42)
                              Art. 42. 
               Assicurazione dei fabbricati ipotecati 

 
  L'esattore e' tenuto ad assicurare contro il rischio  dell'incendio
i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello  indicato
dal primo comma dell'art. 41. 
  La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri
enti indicati dall'ultimo comma dell'art.  39  e  deve  contenere  la
clausola che in caso di  sinistro  l'istituto  assicuratore  versera'
l'indennita' alla Cassa depositi e prestiti a  nome  del  cauzionante
con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto  l'immobile  e
ne dara' comunicazione al prefetto. 
  I premi di assicurazione devono essere pagati trenta  giorni  prima
delle scadenze contrattuali  in  caso  di  ritardo  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 47.