Art. 42. 
        (Destinazione degli immobili a particolari attivita') 
 
  I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani  adibiti
ad attivita'  ricreative,  assistenziali,  culturali  e  scolastiche,
nonche' a sede di partiti o di sindacati, e  quelli  stipulati  dallo
Stato  o  da  altri  enti  pubblici  territoriali  in   qualita'   di
conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27. 
  A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli  32  e
41, nonche' le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III,
ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28.