ART. 42.
(Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del
titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli
                        istituti magistrali)

  Agli  insegnanti  incaricati  nella  scuola  secondaria,  nei licei
artistici  e negli istituti l'arte statali, ivi compresi quelli delle
libere  attivita'  complementari,  i  quali  non  siano  in  possesso
dell'abilitazione   o   del   titolo   di   studio   prescritto   per
l'insegnamento  che  svolgono, si applicano le disposizioni di cui al
precedente articolo 41, commi secondo, terzo, quarto e quinto.
  Le  disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli
insegnanti    di    libere    attivita'   complementari   contemplati
dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.
  Le  disposizioni  di cui al precedente articolo 41, commi secondo e
terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli
istituti magistrali.