(Norme-art. 42)
                               Art. 42 
             (Trasmissione a distanza di copia di atti) 
  1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti
dalla legge, puo' avvenire mediante la trasmissione  a  distanza  con
mezzi tecnici idonei, previo accertamento  della  legittimazione  del
richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale  l'atto  si  trova
attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.