Art. 42. 
                     (Composizione del comitato) 
1. Il comitato regionale di controllo e ogni  sua  eventuale  sezione
sono composti: 
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui: 
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto
in una terna proposta dal competente ordine professionale; 
2)  uno  iscritto  da  almeno  dieci  anni   all'albo   dei   dottori
commercialisti o dei ragionieri, scelto in  una  terna  proposta  dai
rispettivi ordini professionali; 
3) uno scelto tra chi abbia  ricoperto  complessivamente  per  almeno
cinque anni la carica di sindaco, di presidente della  provincia,  di
consigliere regionale o  di  parlamentare  nazionale,  ovvero  tra  i
funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza,  con
qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; 
4) uno scelto  tra  i  magistrati  o  gli  avvocati  dello  Stato  in
quiescenza, o tra i professori di ruolo  di  universita'  in  materie
giuridiche ed  amministrative  ovvero  tra  i  segretari  comunali  o
provinciali in quiescenza; 
b) da un esperto designato dal commissario  del  Governo  scelto  fra
funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle
rispettive province. 
2. Il consiglio regionale elegge non piu' di due componenti supplenti
aventi i requisiti di cui alla lettera  a)  del  comma  1;  un  terzo
supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1,  e'
designato dal commissario del Governo. 
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengo no  alle
sedute i componenti supplenti,  eletti  o  designati  per  la  stessa
categoria. 
4. Il comitato ed ogni sua  sezione  eleggono  nel  proprio  seno  il
presidente ed un vicepresidente scelti tra i  componenti  eletti  dal
consiglio regionale. 
5. Funge da segretario un funzionario della regione. 
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di
nuove elezioni del consiglio regionale,  nonche'  quando  si  dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti. 
7. Il presidente ed il vicepresidente  del  comitato,  se  dipendenti
pubblici, sono collocati fuori ruolo;  se  dipendenti  privati,  sono
collocati in aspettativa non retribuita. 
8. Ai componenti del comitato  si  applicano  le  norme  relative  ai
permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.