Art. 42. Pubblicazione del bilancio consolidato 1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.