Art. 42.
   (Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale:
                           criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 89/686/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) fornire la definizione di dispositivo di protezione  individuale
(DPI);
  b)  consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a
prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
  c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o  del
suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato
CEE;
  d)  disciplinare  l'apposizione  sui  DPI, sui loro imballaggi o su
entrambi  del  marchio  "CE"  da  parte  degli  organismi  abilitati,
attestante  che  il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di
sicurezza;
  e)  stabilire  efficaci  misure  per  i  controlli  nella  fase  di
commercializzazione di DPI.
 
          Nota all'art. 42:
            -  La  direttiva  CEE n. 89/686 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 399 del  30
          dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n.    18  del  5 marzo 1990, 2a serie
          speciale.