Art. 42 
               Nozione di credito alle opere pubbliche 
 
  1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto  la  concessione,
da parte di banche, a favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  di
finanziamenti destinati alla realizzazione di opere  pubbliche  o  di
impianti di pubblica utilita'. 
  2. Quando la concessione del  finanziamento  avviene  a  favore  di
soggetti privati, il  requisito  di  opera  pubblica  o  di  pubblica
utilita' deve risultare da leggi o da  provvedimenti  della  pubblica
amministrazione. 
  3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'art. 46. 
  4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca  su  immobili,
si applica la disciplina  prevista  dalla  presente  sezione  per  le
operazioni di credito fondiario.