Articolo 42 Sospensione della validita' delle patenti di guida. 1. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio una infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtu' della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui e' titolare. In simile caso, l'autorita' competente della Parte contraente o della parte costitutiva che ha ritirato il diritto di usare la patente potra': a) farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale e' ritirato il diritto di usare la patente o finche' il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo; b) avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l'autorita' che ha rilasciato o a nome della quale e' stata rilasciata la patente; c) se si tratta di una patente internazionale, apporre sull'apposito spazio la menzione che la patente non e' piu' valida nel suo territorio; d) nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura prevista al comma a) del presente paragrafo, completare la comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all'autorita' che ha rilasciato la patente o a nome della quale e' stata rilasciata la patente, di avvisare l'interessato della decisione presa nei suoi confronti. 2. Le Parti contraenti faranno in modo di far notificare agli interessati le decisioni che saranno state comunicate loro conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 comma d) del presente articolo. 3. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come un'interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di impedire ad un conducente titolare di una patente di guida, nazionale o internazionale, di guidare se e' evidente o provato che il suo stato non gli consente di guidare con sicurezza o se il diritto di guidare gli e' stato ritirato nello Stato in cui ha la sua residenza abituale.