(Convenzione - art. 42)
    


                    Articolo 42
Sospensione della validita' delle patenti di guida.
1.    Le Parti contraenti o  le  loro  parti  costitutive  possono
ritirare  ad  un  conducente  che  commetta  sul  loro territorio una
infrazione che comporti il ritiro della patente di  guida  in  virtu'
della  loro  legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la
patente di guida, nazionale o internazionale, di cui e' titolare.  In
simile  caso,  l'autorita'  competente della Parte contraente o della
parte costitutiva che ha ritirato il  diritto  di  usare  la  patente
potra':
a)    farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza
del periodo durante il quale e'  ritirato  il  diritto  di  usare  la
patente  o  finche'  il  conducente  lasci il suo territorio, se tale
partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo;
b)     avvisare  del  ritiro  del  diritto  di  usare  la  patente
l'autorita'  che  ha  rilasciato  o  a  nome  della  quale  e'  stata
rilasciata la patente;
c)      se  si  tratta  di  una  patente  internazionale,  apporre
sull'apposito  spazio  la  menzione che la patente non e' piu' valida
nel suo territorio;
d)     nel caso in cui  essa  non  abbia  applicato  la  procedura
prevista   al   comma   a)  del  presente  paragrafo,  completare  la
comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all'autorita'  che  ha
rilasciato  la  patente  o  a nome della quale e' stata rilasciata la
patente, di avvisare l'interessato della  decisione  presa  nei  suoi
confronti.
2.      Le Parti contraenti faranno in modo di far notificare agli
interessati  le  decisioni  che   saranno   state   comunicate   loro
conformemente  alla  procedura  prevista  al paragrafo 1 comma d) del
presente articolo.
3.   Nulla nella presente Convenzione dovra'  essere  interpretato
come  un'interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti
costitutive di impedire ad un conducente titolare di una  patente  di
guida,  nazionale  o  internazionale,  di  guidare  se  e' evidente o
provato che il suo stato non gli consente di  guidare con sicurezza o
se il diritto di guidare gli e' stato ritirato nello Stato in cui  ha
la sua residenza abituale.