Art. 42. Affari esteri Termine di delega 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 28 febbraio 1998. Anzianita' relativa nell'Amministrazione degli esteri 2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianita' di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine "Amministrazione" deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri. Aumenti per i contrattisti all'estero 3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, possono subire miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Immissione nei ruoli centrali di personale in servizio all'estero 4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, e' prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997. Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo status di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996. Utilizzo di finanziamenti per l'Istituto diplomatico 5. Al fine di utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare, risorse finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione delle Comunita' europee da versare nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base, l'Istituto diplomatico puo' provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l'Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti dall'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Interpretazione sulla salvezza di rapporti contrattuali 6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione: "Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto" deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.
Note all'art. 42: - Il testo del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 (si veda in nota all'art. 39) e' il seguente: "138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri: a) il provvedimento non dovra' comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997; b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennita', che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun postofunzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio; c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovra' prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri paesi dell'Unione europea; d) le indennita', determinate secondo criteri e modalita' che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei paesi dell'Unione europea". La tabella b) allegata al D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457 (Regolamento per la revisione delle corrispondenze postiqualifiche all'estero del personale delle qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero degli affari esteri) e' la seguente: "Allegato (art. 2) Tabella b) Indennita' base Nuovi coefficienti Qualifiche (tabella 19) parziali e relative quote base - - - IX qualifica: Commissario amministrativo 210.000 41,9993% - 88.199 (*) 40,516 % - 85.084 VIII qualifica: Commissario amministrativo 180.000 46,26 % - 83.268 (*) aggiunto 43,9445% - 79.100 VII qualifica: Cancelliere capo | Assistente commerciale capo| 134.000 56,72 % - 76.005 (*) Perito tecnico capo | 51,19 % - 68.595 VI qualifica: Cancelliere principale | Assistente commerciale | 58,696 % - 67.500 (*) principale | 115.000 56,40 % - 64.860 Assistente tenico | principale | V qualifica: Coadiutore superiore 91.000 67,033 % - 61.000 (*) 61,54 % - 56.001 IV qualifica: Coadiutore principale Autista capo - commesso 87.000 59,77 % - 52.000 (*) capo 55,10 % - 47.937 III qualifica: Commesso e autista 68.000 67,647 % - 46.000 (*) 64,97 % - 44.180 __________ (*) Da attribuirsi a tutto il personale che abbia maturato una anzianita' nei ruoli dell'Amministrazione di almeno venti anni". - Il titolo VI della parte seconda del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) reca disposizioni concernenti gli "impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero". - Il testo del primo comma dell'art. 157 del gia' citato D.P.R. n. 18/1967 e' il seguente: "La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con l'esclusione degli aumenti per carico di famiglia, e' fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'art. 152, ultimo comma, e non puo' superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso". - Il testo del comma 134 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purche' in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalita' saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto cosi' immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni". - Il testo dell'art. 87 del citato D.P.R. n. 18/1967 e' il seguente: "Art. 87 (Istituzione e fini). - E' istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico. L'istituto promuove nei modi idonei la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e attende alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale della carriera stessa. All'istituto puo' essere altresi' affidato il compito di curare la formazione professionale del personale di altre carriere, ruoli e qualifiche speciali del Ministero nonche' la preparazione, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, di personale non dipendente dal Ministero stesso". - Il testo del comma 132 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "132. Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'art. 162 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'art. 162 del D.P.R. n. 18 del 1967 e' sostituito dal seguente: "La retribuzione annua base e' fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 157.". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali".