Art. 42.
                   Affari esteri Termine di delega
  1. Il  termine di  cui all'articolo  1, comma  138, della  legge 23
dicembre 1996, n.  662, e' differito al 28  febbraio 1998.
        Anzianita' relativa nell'Amministrazione degli esteri
  2.  Ai fini  dell'accertamento  del requisito  della anzianita'  di
almeno  venti  anni  nei   ruoli  dell'Amministrazione  per  ottenere
l'attribuzione  dei  coefficienti  parziali  e  relative  quote  base
espressamente  previsti  nella Tabella  b)  allegata  al decreto  del
Presidente  della  Repubblica 11  agosto  1991,  n. 457,  il  termine
"Amministrazione"  deve  essere   interpretato  come  riferentesi  al
Ministero degli affari esteri.
                Aumenti per i contrattisti all'estero
  3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici
all'estero, ai  sensi del titolo  VI della parte seconda  del decreto
del Presidente della  Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, e successive
modificazioni ed  integrazioni, possono subire miglioramenti,  per il
biennio 1998-1999, nei casi in  cui questi non comportino un aggravio
dell'onere in  lire italiane ovvero qualora  sia necessario adeguarsi
alle normative locali o per  tener conto di situazioni eccezionali in
cui le  retribuzioni corrisposte  siano inadeguate in  conseguenza di
marcate variazioni dei  termini di riferimento di cui  al primo comma
dell'articolo  157   del  medesimo   decreto  del   Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967.
  Immissione nei ruoli centrali di personale in servizio all'estero
  4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari
esteri,  ai  sensi del  comma  134  dell'articolo  1 della  legge  23
dicembre 1996, n.  662, dei 50 impiegati di  cittadinanza italiana in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
con contratto a  tempo indeterminato, la cui  assunzione era prevista
entro  il  1997,  e'  prorogato  al 31  dicembre  1998,  fatto  salvo
l'obbligo di bandire il relativo  concorso entro il 31 dicembre 1997.
Ai fini  dell'ammissione al concorso i  candidati dovranno dimostrare
di possedere i requisiti indicati  dal citato comma 134, ivi compreso
lo     status   di dipendente   a contratto, alla data  di entrata in
vigore della citata legge n.  662 del 1996.
        Utilizzo di finanziamenti per l'Istituto diplomatico
  5. Al fine  di utilizzare finanziamenti esterni  e, in particolare,
risorse  finanziarie allo  scopo  destinate  dalla Commissione  delle
Comunita' europee da versare  nell'apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente
unita' previsionale  di base, l'Istituto diplomatico  puo' provvedere
alla  formazione e  al  perfezionamento  professionale di  funzionari
diplomatici di Paesi appartenenti  ad aree geografiche di particolare
interesse  per   l'Italia,  in  aggiunta  ai   destinatari  stabiliti
dall'articolo 87  del citato decreto del  Presidente della Repubblica
n.  18   del  1967.
      Interpretazione  sulla  salvezza di rapporti contrattuali
  6.  Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo 1,  comma 132,  della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  l'espressione:  "Fatti  salvi  i
rapporti  contrattuali   in  atto"  deve  essere   interpretata  come
riferentesi a tutti quei  rapporti contrattuali approvati con decreto
del Ministro degli  affari esteri anteriormente alla  data di entrata
in vigore della citata legge n. 662 del 1996.
 
           Note all'art. 42:
            -  Il    testo del comma 138  dell'art. 1 della legge  n.
          662/1996 (si veda in nota all'art. 39) e' il seguente:
            "138. Il Governo  e' delegato ad emanare, entro   quattro
          mesi  dalla  data  di    entrata in vigore della   presente
          legge, uno  o    piu'  decreti  legislativi    diretti    a
          riordinare    la   disciplina   del   trattamento economico
          spettante ai dipendenti  delle pubbliche amministrazioni in
          servizio  all'estero,  nonche'  ad    aggiornare  le  altre
          disposizioni  del decreto  del Presidente  della Repubblica
          5 gennaio  1967, n.   18, e successive    modificazioni  ed
          integrazioni,     comunque  attinenti    alla  materia  del
          trattamento economico,  ricorrendo ad  atti  regolamentari,
          sulla    base dei  seguenti  principi e  criteri  direttivi
          per  quanto concerne il personale dipendente dal  Ministero
          degli affari esteri:
            a)   il  provvedimento     non  dovra'  comportare  oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;
            b) durante  il servizio all'estero tutti    i  dipendenti
          percepiranno  un'apposita    indennita',    che    non   ha
          carattere        retributivo,  commisurata,   per   ciascun
          postofunzione      previsto  negli  organici  degli  uffici
          all'estero, e in riferimento al servizio  da  svolgere,  al
          costo  della  vita,  al  costo degli affitti, al numero dei
          familiari a carico, agli  oneri  scolastici  e  sanitari  e
          a  condizioni  ambientali  di eventuale rischio e disagio;
            c) per le  categorie da individuare con i decreti  stessi
          si  dovra'  prevedere  anche   un assegno per  gli oneri di
          rappresentanza tenendo conto della normativa vigente  negli
          altri paesi dell'Unione europea;
            d)  le    indennita',  determinate  secondo    criteri  e
          modalita'    che  ne  assicurino   la   trasparenza   della
          struttura, devono essere corrisposte in valuta locale  o in
          altra  valuta  straniera secondo  un rapporto di ragguaglio
          da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento  alle
          variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto
          possibile e  comunque   nei  limiti   delle  disponibilita'
          finanziarie,    dei meccanismi e  dei livelli  che regolano
          la  stessa materia  nei paesi dell'Unione europea".
            La  tabella   b)    allegata   al   D.P.R.   11    agosto
          1991,    n.    457  (Regolamento   per la   revisione delle
          corrispondenze postiqualifiche all'estero  del    personale
          delle  qualifiche funzionali dei  ruoli del Ministero degli
          affari esteri) e' la seguente:
                                                            "Allegato
                                                             (art. 2)
                             Tabella  b)
                      Indennita' base        Nuovi  coefficienti
Qualifiche             (tabella 19)    parziali e relative quote base
    -                       -                       -
IX qualifica:
Commissario amministrativo    210.000           41,9993% - 88.199 (*)
                                                40,516 % - 85.084
VIII qualifica:
Commissario amministrativo    180.000           46,26  % - 83.268 (*)
 aggiunto                                       43,9445% - 79.100
VII  qualifica:
Cancelliere  capo          |
Assistente commerciale capo|  134.000           56,72  % - 76.005 (*)
Perito tecnico capo        |                    51,19  % - 68.595
VI qualifica:
Cancelliere principale     |
Assistente commerciale     |                    58,696 % - 67.500 (*)
 principale                |  115.000           56,40  % - 64.860
Assistente tenico          |
 principale                |
V qualifica:
Coadiutore superiore           91.000           67,033 % - 61.000 (*)
                                                61,54  % - 56.001
IV qualifica:
Coadiutore principale
Autista capo - commesso        87.000           59,77  % - 52.000 (*)
 capo                                           55,10  % - 47.937
III qualifica:
Commesso e autista             68.000           67,647 % - 46.000 (*)
                                                64,97  % - 44.180
__________
            (*)    Da attribuirsi   a tutto   il personale  che abbia
          maturato una anzianita' nei ruoli  dell'Amministrazione  di
          almeno venti anni".
            -  Il  titolo VI della parte seconda del D.P.R. 5 gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento     dell'Amministrazione     degli
          affari      esteri)     reca disposizioni   concernenti gli
          "impiegati assunti  a contratto  dagli uffici all'estero".
            - Il testo del primo comma  dell'art. 157 del gia' citato
          D.P.R. n.  18/1967 e' il seguente:
            "La retribuzione annua  base, che comprende ogni    forma
          di  compenso  ordinario  o   straordinario con l'esclusione
          degli   aumenti per carico  di  famiglia,  e'  fissata  dal
          contratto  tenuto conto delle retribuzioni locali  o  delle
          retribuzioni      corrisposte    nella   stessa   sede   da
          rappresentanze  diplomatiche e  uffici consolari  di  altri
          Paesi.  La retribuzione   stessa  varia in  relazione  alle
          mansioni di  impiego indicate nell'art. 152,  ultimo comma,
          e non puo' superare  il 95 per cento del   controvalore  in
          valuta  locale  dell'indennita' di servizio all'estero che,
          nella stessa    sede,  percepisce  l'impiegato    di  ruolo
          assegnato   rispettivamente   al    posto  di  cancelliere,
          archivista, commesso".
            - Il  testo del comma  134 dell'art. 1  della gia' citata
          legge n.  662/1996 e' il seguente:
            "134. Gli impiegati di cittadinanza  italiana in servizio
          presso le  rappresentanze  diplomatiche    e  gli    uffici
          consolari  con    contratto a tempo indeterminato   possono
          essere  immessi nei ruoli   del Ministero degli      affari
          esteri,      nell'ambito   delle     dotazioni    organiche
          determinate ai sensi dell'art. 22,  comma 16,  della  legge
          23  dicembre  1994, n. 724, in numero massimo  di cinquanta
          unita' per ciascun anno  del  triennio  1997-1999,  tramite
          appositi  concorsi per titoli ed esami purche' in  possesso
          dei requisiti  prescritti per le   qualifiche cui  aspirano
          e purche'  abbiano  compiuto almeno  tre  anni di  servizio
          continuativo  e   lodevole. Le   relative modalita' saranno
          fissate con decreto del Ministro degli  affari  esteri,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con  il
          Ministro  del  tesoro.  Gli  impiegati  a contratto   cosi'
          immessi  nei ruoli sono  destinati, quale   sede  di  prima
          destinazione,       a       prestare   servizio      presso
          l'amministrazione centrale per un  periodo  minimo  di  due
          anni".
            -    Il   testo dell'art.   87   del   citato  D.P.R.  n.
          18/1967  e'  il seguente:
            "Art. 87   (Istituzione  e fini).    - E'   istituito  in
          seno   al   Ministero   degli   affari   esteri  l'istituto
          diplomatico.
            L'istituto promuove nei modi idonei la preparazione degli
          aspiranti alla   carriera  diplomatica   e  attende    alla
          formazione      ed    al  perfezionamento professionale del
          personale della carriera stessa.
            All'istituto puo' essere altresi' affidato  il compito di
          curare la formazione    professionale  del    personale  di
          altre carriere,  ruoli e qualifiche speciali  del Ministero
          nonche'  la  preparazione, in vista di  compiti  o funzioni
          da  svolgere  all'estero, di  personale  non dipendente dal
          Ministero stesso".
            - Il  testo del comma  132 dell'art. 1  della gia' citata
          legge n.  662/1996 e' il seguente:
            "132.  Fatti salvi  i rapporti  contrattuali in  atto,  a
          decorrere  dalla  data di entrata in vigore  della presente
          legge sono abrogati i commi quinto,    sesto  e    settimo,
          dell'art.  162    del  D.P.R.    5 gennaio 1967, n.   18, e
          successive modificazioni  ed integrazioni.  Il terzo  comma
          dell'art.  162   del D.P.R.  n. 18  del 1967  e' sostituito
          dal  seguente:  "La  retribuzione  annua  base   e' fissata
          secondo i criteri e nei limiti stabiliti  dal  primo  comma
          dell'art.  157.". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni
          del personale a contratto,   da  assumere  ai  sensi  degli
          articoli    157 e 162 del  D.P.R. 5 gennaio 1967,  n. 18, e
          successive     modificazioni   ed      integrazioni,    non
          possono   subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi
          non comportino un aggravio dell'onere  in   lire   italiane
          o    nei  casi   in   cui   sia   necessario adeguarsi alle
          normative locali".