Art. 42. (a) Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap (( (abrogato). )) (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 42 abrogato: "Art. 42 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap). 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del loro servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".