Art. 42. Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni. 2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
Note all'art. 42: - L'art. 60, comma 10, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204, e' il seguente: "10. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono irrogate dall'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, e i proventi sono devoluti allo Stato". - Il testo dell'art. 23, comma 6, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, concernente "Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1993, n. 171); e' il seguente: "6. Chi eserciti il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e' punito con la sanzione prevista dall'art. 39 di tale legge". Il comma 4 dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), cosi' recita: "4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative". - Il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1928, n. 154. Il testo degli articoli 6 e 7 e' il seguente: "Art. 6. - Quando l'esercizio delle arti contemplate nel presente regolamento si effettua mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali, l'ufficio comunale non potra' rilasciare la licenza di vendita ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria, mediante la esibizione del titolo debitamente registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovra' essere esibito sempre il regolare titolo. In caso di successiva costituzione dovra' notificarsi parimenti il titolo del nuovo esercente. Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso proprietario possieda piu' esercizi di vendita in uno stesso o in diversi comuni". "Art. 7. - Nessuna vendita potra' essere effettuata se non direttamente dall'esercente autorizzato, o almeno alla sua presenza. Ogni contravvenzione alla presente disposizione sara' punita a norma di legge e del presente regolamento; e, in caso che sia stata accertata per piu' di due volte, potra' dar luogo alla sospensione dal-l'esercizio dell'arte, fino ad un mese, da decretarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno entro quindici giorni dalla notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo. Del provvedimento definitivo sara' data dal prefetto immediata notizia, per l'esecuzione, al podesta' del comune dove trovasi l'esercizio di vendita".