Art. 42 
Offerta  in  Italia  di  quote  di  fondi  comuni   di   investimento
                    armonizzati e non armonizzati 
 
  1. L'offerta in Italia di quote di  fondi  comuni  di  investimento
comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive  in
materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta
da una comunicazione alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB;  l'offerta
puo' iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione. 
  2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento: 
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie  concernenti
le procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1; 
b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo  da  adottare  al
   fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti  patrimoniali
   dei partecipanti. 
  3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, con regolamento: 
a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della
commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica; 
b) determina le modalita' con cui  devono  essere  resi  pubblici  il
   prezzo di emissione o di vendita,  di  riacquisto  o  di  rimborso
   delle quote. 
  4. La Banca d'Italia e la CONSOB  possono  richiedere,  nell'ambito
delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano  la
commercializzazione   delle   quote   indicate   nel   comma   1   la
comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e  la  trasmissione
di atti e documenti. 
  5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non
rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia  di
organismi di  investimento  collettivo  e'  autorizzata  dalla  Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i  relativi  schemi  di
funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi
italiani. 
  6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento
le condizioni e le  procedure  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dal comma 5. 
  7. La Banca d'Italia e la CONSOB, con  riferimento  alle  attivita'
svolte in  Italia  dagli  organismi  esteri  indicati  nel  comma  5,
esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10. 
  8. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  possono  chiedere,  nell'ambito
delle   rispettive   competenze,   ai   soggetti   che   curano    la
commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5,
la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati  e   notizie   e   la
trasmissione di atti e documenti.