Art. 42
                  (Misure di integrazione sociale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
               legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

  1.  Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie  competenze,  anche  in collaborazione con le associazioni di
stranieri  e  con  le  organizzazioni  stabilmente  operanti  in loro
favore,  nonche'  in  collaborazione  con  le  autorita'  o  con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
   a)  le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine  di effettuare corsi della
lingua  e  della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali  straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni;
   b)   la   diffusione   di  ogni  informazione  utile  al  positivo
inserimento  degli  stranieri  nella societa' italiana in particolare
riguardante  i  loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita'
di  integrazione  e  crescita  personale  e comunitaria offerte dalle
amministrazioni   pubbliche   e  dall'associazionismo,  nonche'  alle
possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
   c)  la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative,   sociali,   economiche   e   religiose  degli  stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle  cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali  o  della  xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche  scolastiche  e  universitarie,  di  libri,  periodici  e
materiale  audiovisivo  prodotti  nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
   d)  la  realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte  nel  registro  di  cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle  proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno
o  di  permesso  di  soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualita'  di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra  le  singole  amministrazioni  e  gli  stranieri  appartenenti ai
diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
   e)  l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza  in  una  societa'  multiculturale  e  di  prevenzione  di
comportamenti  discriminatori,  xenofobi  o  razzisti, destinati agli
operatori  degli  organi  e  uffici pubblici e degli enti privati che
hanno  rapporti  abituali  con  stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
  2.  Per  i  fini  indicati  nel  comma  1  e'  istituito  presso la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali  un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
  3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali,   allo  scopo  di  individuare,  con  la  partecipazione  dei
cittadini  stranieri,  le  iniziative  idonee  alla  rimozione  degli
ostacoli  che  impediscono  l'effettivo  esercizio  dei diritti e dei
doveri  dello  straniero,  e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia  e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento.
I1  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle
proprie  attribuzioni,  svolge  compiti  di  studio  e  promozione di
attivita'  volte  a  favorire  la partecipazione degli stranieri alla
vita  pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione
del presente testo unico.
  4.  Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni   nazionali   maggiormente   attivi   nell'assistenza  e
nell'integrazione  degli  immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e
del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma
6,  nonche'  dell'esame  delle problematiche relative alla condizione
degli  stranieri  immigrati,  e'  istituita  presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati  e  delle  loro  famiglie,  presieduta  dal  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  o  da  un  Ministro  da lui delegato. Della
Consulta  sono  chiamati  a far parte, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:
   a)   rappresentanti  delle  associazioni  e  degli  enti  presenti
nell'organismo di cui al comma 3, in numero non inferiore a sei;
   b)  rappresentanti  dei lavoratori extracomunitari designati dalle
associazioni  piu'  rappresentative operanti in Italia, in numero non
inferiore a sei;
   c)   rappresentanti   designati   dalle  confederazioni  sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
   d)   rappresentanti   designati   dalle  organizzazioni  sindacali
nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei diversi settori economici, in
numero non inferiore a tre;
   e)  sette  esperti  designati  rispettivamente  dai  Ministeri del
lavoro   e  della  previdenza  sociale,  della  pubblica  istruzione,
dell'interno,  degli  affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti
della solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
   f)  quattro  rappresentanti  delle  autonomie  locali,  di cui due
designati  dalle  regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle provincie italiane (UPI);
   g)  due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL).
  5.  Per  ogni  membro  effettivo  della  Consulta  e'  nominato  un
supplente.
  6.  Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia
con  quanto  disposto  al  comma  4, lettere a), b), c), d) e g), con
competenza  nelle  materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle
leggi  dello  Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
  7.   Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di
costituzione  e  funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei
consigli territoriali.
  8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri
di  cui  al  presente  articolo  e  dei  supplenti  e'  gratuita, con
esclusione  del  rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro
che  non  siano  dipendenti  della  pubblica  amministrazione  e  non
risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.
 
          Nota all'art. 42:
            - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n.  389,  reca:  "Regolamento
          recante  semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
          al funzionamento  di  scuole  e  di  istituzioni  culturali
          straniere in Italia".