Art. 42 Impianti elettrici della nave 1. Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga alimentato da energia elettrica dall'esterno, provvede affinche': a) tutti i circuiti per ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di sicurezza; b) tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al fine di accertarne l'idoneita' a ricevere energia elettrica da terra in condizioni di sicurezza; c) se la nave si trova in bacino galleggiante, essa sia messa a terra.