Art. 42
                    Impianti elettrici della nave
  1.  Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga
alimentato da energia elettrica dall'esterno, provvede affinche':
a) tutti i circuiti per ricevere l'energia elettrica siano dotati  di
idonea protezione di sicurezza;
b)  tutti  i  circuiti  prima di essere inseriti siano ispezionati al
fine di accertarne l'idoneita' a ricevere energia elettrica da  terra
in condizioni di sicurezza;
c)  se  la  nave  si  trova  in bacino galleggiante, essa sia messa a
terra.