Art. 42 Soppressione certificazioni sanitarie 1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti ((dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)), per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneita' psico-fisica al lavoro: a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; 2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; 4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402; b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni; c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui: 1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275; d) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui: 1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; 5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220; e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita' di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81. 2. ((All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni)), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse; b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta». 3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ((non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione)) attestante l'idoneita' psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. 4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorieta' del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse. 6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate. ((7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.)) ((7-ter. All'articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera ))(( f) e' abrogata.))
Riferimenti normativi - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. -si riporta l'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, recante "Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione", pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 1925, n. 120: "Art. 2. Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra: 1° certificato di nascita; 2° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo; 3° titolo di studio rispettivamente prescritto; 4° attestato d'identita' personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti. Per la inscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri. Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, puo' ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato. Ai ciechi e' concessa l'inscrizione anche al corso superiore dell'istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 102." - si riporta l'articolo 17 del Regio Decreto del 21 novembre 1929, n. 2330, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1930, n. 26: "17. Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale per infermiere debbono farne domanda alla direttrice della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale. Alla domanda d'ammissione debbono essere uniti: - il certificato di nascita; - il certificato attestante la cittadinanza della richiedente; - il certificato di stato civile della richiedente; - il certificato di buona condotta, di data recente; - il certificato penale, di data egualmente recente; - una dichiarazione firmata da due persone rispettabili, conosciute dall'amministrazione della scuola, che attestino la indiscussa moralita' dell'aspirante; - il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica o di perfetto stato mentale, debitamente legalizzato; - il certificato di subita rivaccinazione rilasciato dal competente ufficio sanitario comunale, debitamente legalizzato; - la fotografia della richiedente, debitamente vidimata; - il certificato degli studi compiuti, a norma del successivo art. 20 (14). Le aspiranti di nazionalita' estera devono comprovare di conoscere bene la lingua italiana. Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, debbono farne domanda alla direttrice o al direttore della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale, e unire alla domanda i documenti di cui al secondo comma del presente articolo, sostituendo solo, al certificato degli studi compiuti, il diploma di Stato di infermiera professionale. Sull'ammissione delle aspiranti decide il consiglio di amministrazione della scuola." -si riporta l'articolo 3 del R.D. 12/10/1933, n. 1364, recante "Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1933, n. 253: "3. Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti debbono far pervenire, al segretariato generale, la domanda di ammissione al concorso nel termine stabilito dal relativo bando. La domanda, rivolta al presidente della Corte, deve essere firmata dal candidato, con l'indicazione della paternita' e del domicilio o della residenza e corredata dei seguenti documenti: a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato della competente autorita' comunale dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , e non sia privo del godimento dei diritti politici; c) certificato del podesta' del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica; d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale; e) certificato comprovante l'inscrizione del candidato, a seconda della eta', al partito nazionale fascista o ai fasci giovanili di combattimento, nonche' la data dell'inscrizione ; f) certificato rilasciato o da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato e' di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Al certificato predetto deve essere unita la fotografia del candidato munita del visto dell'autorita' comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso (9); g) foglio di congedo illimitato o certificato dell'esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva; h) titolo di studio prescritto; i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di eta' e alla preferenza nell'ordine di nomina. Il candidato deve dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche. Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) gli aspiranti che siano gia' impiegati dello Stato. La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) e f), debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del decreto che indice il concorso e quelli di cui alle lettere a), b), c) e f) debbono essere debitamente legalizzati." - si riporta l'articolo 8 del D.P.R. del 23 novembre 2000, n. 402, recante "Regolamento concernente modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla L. 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della L. 8 maggio 1998, n. 146", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5: "Art. 8 (Conseguimento dell'abilitazione) 1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione i candidati idonei producono al prefetto competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive integrazioni e modificazioni, nonche' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita' personali: a) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2; b) il luogo e la data di nascita; c) la cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti politici; e) di non aver riportato condanne penali; f) per gli idonei di sesso maschile: la posizione nei riguardi del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio prestato ossia come ufficiale ovvero come sottufficiale o militare di truppa oppure se sia stato esonerato dal servizio. 2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' psico-fisica all'impiego. 3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli uffici competenti." -si riporta l'articolo 9 del D.P.R. del 30 dicembre 1956, n. 1668, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 1957, n. 70: "Art. 9. Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, ne' possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneita' delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti. Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione. L'accertamento e' eseguito gratuitamente dall'autorita' sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento. Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneita' temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro." - si riporta l'articolo 8 della Legge del 17 ottobre 1967, n. 977, recante "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", pubblicata nella Gazz. Uff. 6 novembre 1967, n. 276: "Art. 8 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. 2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. 3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale. 4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato. 5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito. 6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documentazione sanitaria. 7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. 8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994 , non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7. 9. Il controllo sanitario di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale. 10. In deroga all' articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno." - si riportano l'articolo 4, primo comma, lettera e) e l'articolo 31 del Regio Decreto del 30 settembre 1938, n. 1706, recante "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 1938, n. 259: "Art. 4. Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie, debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al Prefetto che ha indetto il concorso, la domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti: a) - d) (omissis); e) certificato medico comprovante che il concorrente e' esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendono pericoloso l'esercizio medesimo. E' in facolta' del Prefetto di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne lo stato di salute ;" "Art. 31 Il titolare autorizzato di una farmacia puo' farsi sostituire nell'esercizio della medesima. La sostituzione temporanea non puo' avere durata superiore a due mesi. La sostituzione per motivi di famiglia puo' avere durata fino a due anni. Quella dovuta a motivi di salute o per obblighi di leva o per richiamo alle armi od anche per comprovata e riconosciuta necessita' di pubblico servizio di carattere non permanente, dura finche' dura la causa che l'ha determinata. Di ogni sostituzione il titolare della farmacia deve dare avviso al Prefetto, indicando il farmacista diplomato o laureato che lo sostituisce. Questi deve essere un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale e possedere i requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), h), dell'art. 4. Quando il titolare o il direttore di una farmacia si assenti per motivi di salute, per oltre 15 giorni, non puo' riprendere servizio, se non dimostri con certificato medico che e' esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio medesimo." -si riporta l'articolo 5 del D.P.R. del 21 agosto 1971, n. 1275: recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1972, n. 31: "Art. 5. Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, al medico provinciale che ha indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio, l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a piu' di tre concorsi provinciali, nonche' l'eventuale indicazione dei concorsi ai quali abbiamo gia' presentato la domanda in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 3 della legge 2 aprile 1968, numero 475. La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata come segue: 1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell' art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante: a) data e luogo di nascita; b) la residenza; c) lo stato di famiglia; d) il godimento dei diritti politici; 2) certificato generale del casellario giudiziario; 3) certificato medico comprovante che il concorrente e' di sana costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio stesso. I concorrenti potranno essere sottoposti a visita medica di controllo per accertare lo stato di salute ; 4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, indicante: a) data di iscrizione all'albo; b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed universita' presso la quale e' stato conseguito; c) data e luogo in cui e' stata conseguita l'abilitazione professionale, ovvero estremi del decreto ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell' art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378; 5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che l'aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse. I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore in farmacia devono risultare da certificati rilasciati dagli uffici dei medici provinciali, dai sindaci competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. Gli altri certificati relativi alla pratica professionale sono rilasciati a seconda dei casi dalle autorita' competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo. I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere di data con anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del bando nel Foglio annunzi legali della provincia." -si riporta l'articolo 2 del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.: "Art. 2. (Requisiti generali) Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';3) buona condotta ; 4) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione." - si riporta l'articolo 11 del D.P.R. del 3 maggio 1957, n. 686, recante " Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 1957, n. 200, S.O.: "Art. 11 (Presentazione dei documenti) I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina. La graduatoria prevista dall'art. 7 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e' approvato con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono inviati dalla Amministrazione a presentare nel termine e con le modalita' stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza: a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione del diploma; b) il certificato generale del casellario giudiziale; c) il certificato medico attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso (3); d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare il titolo di studio ed il certificato medico, ed e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati dal primo comma dell'art. 2." - si riporta l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O.: "Art. 2. Requisiti generali 1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di eta' (3). Il limite di eta' di 40 anni e' elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non puo' superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di eta' e' di 50 anni; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 . Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di eta' per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell' art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente." - si riporta l'articolo 1 del D.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 483, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1998, n. 13, S.O.: "Art. 1. (Requisiti generali di ammissione) 1. Ai sensi dell' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; b) idoneita' fisica all'impiego: 1) l'accertamento della idoneita' fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura dell'Unita' sanitaria locale (U.s.l.) o dell'azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio; 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica (2); c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere; d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonche' coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile." - si riporta l'articolo 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134, S.O.: "Art. 2. (Requisiti generali di ammissione) 1. Ai sensi dell' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; b) idoneita' fisica all'impiego: 1) l'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio; 2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera e' dispensato dalla visita medica; c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere; d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. 3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione." - si riporta l'articolo 4 della Legge dell'8 marzo 1991, n. 81, recante "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 1991, n. 64: "Art. 4 (Condizioni per l'iscrizione all'albo) 1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalita' di cui all'articolo 6, nonche' dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea; b) maggiore eta'; c) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza; d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo; e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione." - si riporta l'articolo 32 del Regio Decreto del 30 settembre 1938, n. 1706, recante "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 1938, n. 259, come modificato dalla presente legge: "Art. 32 Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. La suddetta comunicazione deve essere trascritta in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale." - il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. - si riporta l'articolo 27 del Regio Decreto del 9 gennaio 1927, n. 147, recante "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici", pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1927, n. 49: "Art. 27. Certificato d'idoneita'. Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneita', di cui all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: 1° Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia compiuto tale eta', ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 2° Certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all'antico certificato di compimento. 3° Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica. 4° Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente: non e' affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici; non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti; ha integri il senso olfattorio e la pervieta' nasale; percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio; possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purche' da un occhio non inferiore a 5/10. 5° Fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco." - si riporta l'articolo 6, primo comma della Legge del 22 dicembre 1957, n. 1293, recante "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1958, n. 9: "Art. 6 (Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita) Non puo' gestire un magazzino chi: 1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunita' europee (19); 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose (20); 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione; 9- bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa." - si riporta l'articolo 3 del Decreto Legislativo del 5 aprile 2002, n. 77, recante "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64", pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2002, n. 99, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Requisiti di ammissione e durata del servizio) 1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo. 2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata. 3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio puo' essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego. 4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri . 5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia. 6. [Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non puo' essere destinato il personale femminile]." - si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, recante "Istituzione del giudice di pace", pubblicata nella Gazz. Uff. 27 novembre 1991, n. 278, S.O. , come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Requisiti per la nomina) 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza; e) (abrogata); f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni; g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata; h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense." - si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 della Legge del 22 luglio 1997, n. 276, recante "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari", pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1997, n. 192, come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Requisiti per la nomina e titoli di preferenza) 1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione; d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; e) (abrogata); f) non aver compiuto i sessantasette anni di eta'; g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie; h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi; h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'." - La Legge del 30 aprile 1962, n. 283, recante "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1962, n. 139. - l'articolo 37 del D.P.R. del 26 marzo 1980, n. 327, recante "Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 1980, n. 193, abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 37. Libretto di idoneita' sanitaria.». - si riporta l'articolo 240, comma 1 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., come modificato dalla presente legge: "Art. 240. (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici. 1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: a) avere raggiunto la maggiore eta'; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita' Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita'; e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; f) (abrogata) g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria ; h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri;"