(( Art. 42-bis 
 
        Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria )) 
 
  ((1. Al fine di salvaguardare la salute dei  cittadini  promuovendo
la pratica sportiva, per non gravare cittadini e  Servizio  sanitario
nazionale di ulteriori  onerosi  accertamenti  e  certificazioni,  e'
soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita'  ludico-motoria
e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, e dal decreto del  Ministro  della  salute  24
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio
2013.)) 
  ((2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra
di base per l'attivita' sportiva non  agonistica.  Sono  i  medici  o
pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita,  se
i   pazienti   necessitano    di    ulteriori    accertamenti    come
l'elettrocardiogramma)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l'articolo 7, comma 11, del  decreto-legge
          13 settembre 2012, n. 158  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante  "Disposizioni
          urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un
          piu' alto livello di tutela della salute", pubblicato nella
          Gazz. Uff. 13 settembre 2012, n. 214: 
              "Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti
          del tabacco,  misure  di  prevenzione  per  contrastare  la
          ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica) 
              (omissis) 
              11. Al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
          che  praticano  un'attivita'  sportiva  non  agonistica   o
          amatoriale il Ministro della salute, con  proprio  decreto,
          adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo  e
          allo sport, dispone garanzie sanitarie  mediante  l'obbligo
          di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
          l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
          la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
          professionistiche che dilettantistiche,  di  defibrillatori
          semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita." 
              - il D.M. del Ministro della  Salute  24  aprile  2013,
          recante  "Disciplina  della  certificazione  dell'attivita'
          sportiva non agonistica e amatoriale e  linee  guida  sulla
          dotazione e l'utilizzo di defibrillatori  semiautomatici  e
          di  eventuali  altri  dispositivi  salvavita",   e'   stato
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 2013, n. 169.