(( Art. 42-quater 
 
Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 )) 
 
  ((1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' inserito il seguente:)) 
  ((«14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della  misura
del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che  risultino,
alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilita', oppure  titolari
di prestazioni straordinarie a carico dei  fondi  di  solidarieta'  o
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano
validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione  di  esposizione
all'amianto rilasciati dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni  sul  lavoro,  ai  fini  del  conseguimento  dei
benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo  1992,
n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di  revoca  delle
certificazioni rilasciate sono privi di effetto,  salvo  il  caso  di
dolo  dell'interessato  accertato  in  via  giudiziale  con  sentenza
definitiva».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si  riporta  l'articolo  7-ter  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009,  n.  33,  recante  "Misure  urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n.  34,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7-ter (Misure urgenti a tutela dell'occupazione) 
              1. All' articolo 2, comma  6,  della  legge  23  luglio
          1991, n. 223, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Il   pagamento   diretto   ai   lavoratori   e'   disposto
          contestualmente  all'autorizzazione  del   trattamento   di
          integrazione  salariale  straordinaria,  fatta   salva   la
          successiva revoca nel caso in cui  il  servizio  competente
          accerti l'assenza  di  difficolta'  di  ordine  finanziario
          dell'impresa». 
              2.  Le  imprese,  in  caso  di   richiesta   di   cassa
          integrazione  straordinaria  e  di  cassa  integrazione  in
          deroga, con  pagamento  diretto,  e  con  riferimento  alle
          sospensioni  successive  alla  data  del  1°  aprile  2009,
          presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni
          dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario
          di lavoro. 
              3. In via sperimentale per  il  periodo  2009-2012,  in
          attesa dell'emanazione dei provvedimenti di  autorizzazione
          dei trattamenti di integrazione  salariale  in  deroga  con
          richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale (INPS) e' autorizzato  ad  anticipare  i
          relativi trattamenti sulla  base  della  domanda  corredata
          dagli accordi conclusi dalle parti  sociali  e  dell'elenco
          dei beneficiari, conformi agli accordi quadro  regionali  e
          comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti,  con
          riserva di ripetizione nei confronti del datore  di  lavoro
          delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda
          deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via
          telematica, secondo le  modalita'  stabilite  dal  medesimo
          Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS
          le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei
          trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base
          di apposita convenzione  con  la  quale  sono  definite  le
          modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi
          e di rendicontazione della spesa. 
              4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente:
          «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
          limite complessivo di spesa di  600  milioni  di  euro  per
          l'anno 2009 a carico del Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n.  236,  di  seguito  denominato  "Fondo  per
          l'occupazione", il Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici  mesi,  in  deroga  alla   vigente   normativa,   la
          concessione,  anche  senza  soluzione  di  continuita',  di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita'  e
          di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
          produttivi e ad aree regionali». 
              5. Il primo periodo del comma 9  dell'articolo  19  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          sostituito  dal  seguente:   «Nell'ambito   delle   risorse
          finanziarie destinate per l'anno 2009 alla  concessione  in
          deroga alla vigente normativa,  anche  senza  soluzione  di
          continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
          di mobilita' e di disoccupazione  speciale,  i  trattamenti
          concessi ai sensi dell' articolo 2, comma 521, della  legge
          24 dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,
          possono essere prorogati, sulla base di  specifici  accordi
          governativi e per periodi non superiori a dodici mesi,  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze». 
              6. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a
          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano
          anche ai lavoratori destinatari  della  cassa  integrazione
          guadagni  in  deroga   e   della   mobilita'   in   deroga,
          rispettivamente, le disposizioni di cui  all'  articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160, e di cui all' articolo 16, comma 1, della legge  23
          luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori  di  cui
          al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di  cui
          all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio  1991,  n.
          223,  si  considerano  valide  anche  eventuali  mensilita'
          accreditate  dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
          separata di cui all' articolo 2, comma 26,  della  legge  8
          agosto  1995,  n.  335,   con   esclusione   dei   soggetti
          individuati all' articolo 1,  comma  212,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  per  i  soggetti   che   abbiano
          conseguito  in  regime  di   monocommittenza   un   reddito
          superiore a 5.000 euro complessivamente  riferito  a  dette
          mensilita'. 
              7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal
          lavoro in atto ai sensi dell' articolo  1  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che  senza
          esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni
          2009, 2010,  2011  e  2012  di  ammortizzatori  sociali  in
          deroga,  licenziati  o  sospesi  per  cessazione  totale  o
          parziale  dell'attivita'  o  per  intervento  di  procedura
          concorsuale da imprese non rientranti nella  disciplina  di
          cui alla medesima  legge  n.  223  del  1991,  e'  concesso
          dall'INPS un incentivo  pari  all'indennita'  spettante  al
          lavoratore,  nel  limite  di  spesa   autorizzato   e   con
          esclusione di  quanto  dovuto  a  titolo  di  contribuzione
          figurativa, per il numero di mensilita' di  trattamento  di
          sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e'  erogato
          attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori  di
          lavoro   a   titolo   di   contributi    previdenziali    e
          assistenziali,  fermo  restando   quanto   previsto   dall'
          articolo 8, comma 4-bis, della  citata  legge  n.  223  del
          1991. L'incentivo di cui al primo  periodo  e'  erogato  al
          lavoratore destinatario  del  trattamento  di  sostegno  al
          reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
          intraprendere  un'attivita'  di  lavoro  autonomo,  avviare
          un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, o per
          associarsi  in  cooperativa  in  conformita'   alle   norme
          vigenti. In caso di cassa  integrazione  in  deroga,  o  di
          sospensione ai  sensi  dell'  articolo  19,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni,  il  lavoratore,  successivamente
          all'ammissione al beneficio  e  prima  dell'erogazione  del
          medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.  Le
          somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio  di  cui
          all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 
              8. All' articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009,  n.  2,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
              «2-bis.  Per  l'anno  2009  ai   fini   dell'attuazione
          dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui  al
          comma 2 nella misura del 20 per cento,  in  via  aggiuntiva
          alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
          del presente articolo, determinata in 100 milioni di  euro,
          e' destinata l'ulteriore somma di 100  milioni  di  euro  a
          valere sulle risorse preordinate allo scopo  sul  Fondo  di
          cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,
          come  rideterminato  dall'  articolo  9,   comma   5,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  fermo
          restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare
          complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo  come
          stabilito dall' articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203». 
              9. All' articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio  2009,   n.   2,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1,  lettere  a)  e  b),  le  parole:  «Tale
          indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto
          di cui al  comma  3  del  presente  articolo,  puo'  essere
          concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo
          degli enti bilaterali» sono soppresse; 
              b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quando precisato
          dal decreto di cui al comma 3 del presente  articolo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «,  fermo  restando  che,  nelle
          ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo  degli  enti
          bilaterali, i predetti periodi  di  tutela  si  considerano
          esauriti  e   i   lavoratori   accedono   direttamente   ai
          trattamenti in deroga alla normativa vigente»; 
              c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
              «1-ter. In via  transitoria,  e  per  il  solo  biennio
          2009-2010, le risorse di cui al  comma  1  sono  utilizzate
          anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle  misure
          di cui al medesimo  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  un
          trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»; 
              d) al comma 14, il secondo periodo  e'  sostituito  dai
          seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente  comma,  e'
          autorizzata, per l'anno 2009, la spesa  di  35  milioni  di
          euro, di cui 5 milioni di  euro  a  valere  sul  Fondo  per
          l'occupazione e 30 milioni di euro mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
          1, comma 1161, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Le
          somme di cui  al  precedente  periodo,  non  utilizzate  al
          termine dell'esercizio finanziario  2009,  sono  conservate
          nel conto  residui  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
          successivo. All' articolo 5, comma 5, del decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al  fine  di
          evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della
          procedura di cui all' articolo 24  della  legge  23  luglio
          1991, n. 223," sono inserite le seguenti:  "o  al  fine  di
          evitare licenziamenti plurimi individuali per  giustificato
          motivo oggettivo,"». 
              10. All' articolo 19, comma 7-bis, primo  periodo,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  dopo  le
          parole: «presso il fondo di provenienza» sono  inserite  le
          seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari
          a 3.000 euro»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  che  tali
          posizioni non siano riferite ad aziende o datori di  lavoro
          le cui strutture, in  ciascuno  dei  tre  anni  precedenti,
          rispondano alla definizione comunitaria di micro e  piccole
          imprese di cui alla raccomandazione  n.  2003/361/CE  della
          Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle
          quote da trasferire  i  versamenti  del  datore  di  lavoro
          riversati dall'INPS al fondo di provenienza  prima  del  1°
          gennaio 2009». 
              11. I servizi competenti al lavoro di cui all' articolo
          1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti,  con
          periodicita'  almeno  settimanale  e  senza  oneri  per  la
          finanza pubblica, a rendere note le opportunita' di  lavoro
          disponibili mediante adeguate  forme  di  promozione  della
          pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di
          massa locali. Le comunicazioni di  cui  al  presente  comma
          rilevano ai fini della concessione e del  mantenimento  dei
          requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli
          articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10  settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni. 
              12.  All'articolo  70  del   decreto   legislativo   10
          settembre 2003, n. 276, e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma  1,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «d) di manifestazioni sportive, culturali,  fieristiche
          o caritatevoli e di lavori di emergenza o  di  solidarieta'
          anche in caso di committente pubblico»; 
              b) al comma  1,  la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «e) di qualsiasi settore  produttivo  il  sabato  e  la
          domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani
          con meno di venticinque anni di eta', regolarmente iscritti
          a un ciclo di studi  presso  l'universita'  o  un  istituto
          scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli
          impegni scolastici»; 
              c)  al  comma  1,  lettera  f),  dopo  le  parole:  «di
          attivita' agricole di carattere  stagionale  effettuate  da
          pensionati», sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»; 
              d) al  comma  1  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
          lettera: 
              «h-bis) di qualsiasi settore  produttivo  da  parte  di
          pensionati»; 
              e) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di
          lavoro accessorio possono essere rese, in tutti  i  settori
          produttivi e nel limite massimo  di  3.000  euro  per  anno
          solare,  da  percettori  di  prestazioni  integrative   del
          salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto
          stabilito dall' articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS  provvede  a  sottrarre
          dalla contribuzione figurativa  relativa  alle  prestazioni
          integrative del  salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli
          accrediti  contributivi  derivanti  dalle  prestazioni   di
          lavoro accessorio». 
              13. All' articolo 74, comma 1, del decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, le  parole:  «parenti  e  affini
          sino  al  terzo  grado»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «parenti e affini sino al quarto grado». 
              14.  Restano   validi   ed   efficaci   i   trattamenti
          pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto a
          seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale
          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini
          del conseguimento dei benefici di  cui  all'  articolo  13,
          comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.  257,  e  successive
          modificazioni, sulla  base  dei  curricula  presentati  dal
          datore di lavoro e della documentazione integrativa,  salvo
          il  caso  di  dolo  dell'interessato   accertato   in   via
          giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal
          presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli
          anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno  degli
          anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in
          400.000 euro per ciascuno degli  anni  2016  e  2017  e  in
          200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si  provvede
          a valere sul Fondo per l'occupazione di cui  all'  articolo
          1, comma 7, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa  di
          cui all' articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000,  n.
          53. 
              14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al  comma
          14,  primo  periodo,  sono  prorogati  con  riferimento  ai
          trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, senza corresponsione
          di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino
          alla predetta data. I benefici in questione  decadono,  con
          obbligo di integrale restituzione  delle  somme  percepite,
          laddove gli stessi siano stati conseguiti in base  ad  atti
          costituenti  reato,  accertati  con  sentenza   definitiva.
          All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000
          euro per gli anni 2012 e  2013,  322.000  euro  per  l'anno
          2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al  2020  e  42.000
          euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a  valere  sul
          Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              14-ter. Ai fini  della  determinazione  del  diritto  e
          della misura del trattamento  pensionistico,  nei  casi  di
          lavoratori che risultino, alla data  del  22  giugno  2013,
          cessati  per  mobilita',  oppure  titolari  di  prestazioni
          straordinarie  a  carico  dei  fondi  di   solidarieta'   o
          autorizzati    alla    prosecuzione    volontaria     della
          contribuzione, restano validi ed efficaci  i  provvedimenti
          di certificazione  di  esposizione  all'amianto  rilasciati
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro,  ai  fini  del  conseguimento   dei
          benefici di cui all'articolo 13, comma 8,  della  legge  27
          marzo  1992,  n.  257,  e   successive   modificazioni.   I
          provvedimenti di  revoca  delle  certificazioni  rilasciate
          sono  privi   di   effetto,   salvo   il   caso   di   dolo
          dell'interessato accertato in via giudiziale  con  sentenza
          definitiva. 
              15. All' articolo 7-bis del decreto-legge  30  dicembre
          2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2009, n. 14,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «1-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su  proposta
          del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, ferma restando la  disapplicazione  prevista
          dall' articolo 67, comma 2,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato
          B  relativamente  alle  risorse  considerate  ai  fini  del
          miglioramento  dei  saldi   di   finanza   pubblica,   sono
          individuati, per l'anno 2009,  i  criteri,  i  tempi  e  le
          modalita'  volti  a  utilizzare   per   la   contrattazione
          integrativa nonche' per le finalita' di cui al comma 1  del
          citato articolo 67, in  correlazione  con  l'impegno  e  le
          maggiori prestazioni lavorative, le risorse  derivanti  dal
          processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato
          B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al  miglioramento
          dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal  fine  anche
          la possibilita' di utilizzare le maggiori  entrate  proprie
          rispetto a quelle del  triennio  2005-2007  conseguite  per
          effetto dello svolgimento di attivita' aggiuntive  rispetto
          a quelle istituzionali, nonche' le risorse  disponibili  il
          cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica». 
              16. All' articolo  18  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009,  n.  2,  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il
          seguente: 
              «3-bis.   Le   risorse   del   Fondo   per   le    aree
          sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'  articolo
          6-quater  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza
          dell'accordo del  12  febbraio  2009  tra  il  Governo,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
          base ai principi stabiliti all'esito della  seduta  del  12
          marzo 2009 della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,   avuto   riguardo   alle   contingenti   esigenze
          territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il
          vincolo di cui al comma 3 del presente articolo». 
              17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37  della
          legge 5 agosto 1981, n.  416,  come  da  ultimo  modificata
          dall'  articolo  41-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le  parole:  «Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,»
          sono inserite le seguenti: «a seguito di  accordi  recepiti
          in sede di Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali,». 
              18. Sono escluse dal patto di stabilita' interno  delle
          regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          per gli  anni  2009  e  2010  le  maggiori  spese  correnti
          realizzate con la  quota  di  cofinanziamento  nazionale  e
          riconducibili  alle   finalita'   degli   assi   prioritari
          «Adattabilita'» e «Occupabilita'»  conseguenti  all'accordo
          riguardante  gli  interventi  e  le  misure  anticrisi  con
          riferimento al sostegno del reddito e alle  competenze,  al
          Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione  dei
          fondi strutturali comunitari  sancito  nella  seduta  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del
          26 febbraio 2009. 
              19. Ai fini di cui al  comma  18,  per  maggiori  spese
          degli anni 2009 e 2010  si  intende,  per  la  gestione  di
          competenza  finanziaria,  la  differenza  tra  gli  impegni
          effettivi e  gli  importi  indicati  per  i  corrispondenti
          esercizi  nella  programmazione  finanziaria  prevista  dal
          piano  operativo  regionale  (POR)  gia'  approvato   dalla
          Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato
          comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza  tra  i
          pagamenti    effettuati    e    gli    importi    indicati,
          rispettivamente,  per  gli  esercizi  2007  e  2008   nella
          programmazione finanziaria prevista dal POR. 
              20. Al fine di assicurare  l'integrale  utilizzo  delle
          risorse comunitarie e nazionali destinate  agli  interventi
          di  sostegno  al  reddito  e  alle   competenze,   di   cui
          all'accordo tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  del  12  febbraio  2009,
          individuate nell'ambito dei programmi operativi  del  Fondo
          sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilita'»
          e «Occupabilita'», il Fondo di rotazione di cui alla  legge
          16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad  anticipare,  nei
          limiti delle proprie  disponibilita',  su  richiesta  delle
          regioni e delle province autonome interessate, le quote dei
          contributi   comunitari    e    statali    previste    fino
          all'annualita' 2010 per  i  predetti  assi  prioritari.  Le
          risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione  ai  sensi
          del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria,
          agli accrediti disposti dall'Unione  europea  a  titolo  di
          rimborso delle spese effettivamente  sostenute  e,  per  la
          parte statale, agli stanziamenti  previsti  in  favore  dei
          medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183  del
          1987. 
              21.   Al   fine   di   evitare   la   possibilita'   di
          un'applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire
          conseguentemente   anche   l'effettivo    rispetto    delle
          disponibilita' finanziarie gia' previste, l'  articolo  41,
          comma 16-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n.  14,  si  interpreta  nel  senso  che  si  applica
          esclusivamente ai soggetti di cui all'  articolo  2,  comma
          550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalita'
          di  cui  al  comma  551  del  medesimo  articolo  2.  Resta
          confermato  che  alla   relativa   spesa   si   fa   fronte
          esclusivamente nei limiti  delle  risorse  preordinate  nel
          bilancio dello Stato  con  il  citato  articolo  41,  comma
          16-terdecies,  del   decreto-legge   n.   207   del   2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009."