Art. 42 Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea 1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri. 2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato. 4. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarieta', conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita', allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Note all'art. 42: - Il testo dell'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea cosi' recita: «Art. 19. - Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunita' sono rappresentati davanti alla Corte da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente puo' essere assistito da un consulente o da un avvocato. Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo. Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato. Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo puo' rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura. La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento. I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.». Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note all'articolo 3 - Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 13 del 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132, cosi' recita: «Art. 5. - Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attivita' del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalita' da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarita' delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarieta' della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che puo' essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, e' designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione e' designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo puo' proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo e' tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome».