Art. 42 
 
 
          Disposizioni in materia di finanza delle Regioni 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  all'articolo  46,
comma  6,  le  parole:  «31  ottobre  2014»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2014» e dopo  il  comma  7  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto  stabilito
dall'intesa  sancita,  ai  sensi  del  comma  6,   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta  del  29  maggio  2014,
sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto
dei vincoli del patto di  stabilita'  interno,  come  modificati  dal
comma 7-quater, le spese nei  confronti  dei  beneficiari,  a  valere
sulle seguenti autorizzazioni di spesa: 
  a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente
pari a 100 milioni di euro; 
  b)  articolo  2  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  e
articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  il
diritto allo studio, per  un  importo  complessivamente  pari  a  150
milioni di euro; 
  c)  articolo  1  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per
contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita',
per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro; 
  d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,
per il fondo per il diritto al lavoro dei  disabili  per  un  importo
complessivamente pari a 20 milioni di euro; 
  e) articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  per
l'erogazione  gratuita   di   libri   di   testo   per   un   importo
complessivamente pari a 80 milioni di euro; 
  f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per
il materiale rotabile per un  importo  complessivamente  pari  a  135
milioni di euro. 
  7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di  cui  al
comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo  1,
comma 461, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228.  Le  regioni  che,
sulla  base  della  certificazione  di  cui  al  periodo  precedente,
risultino non aver effettuato  integralmente  la  spesa,  versano  ((
all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata
)). 
  7-quater. Per l'anno 2014,  non  si  applicano  le  esclusioni  dai
vincoli del patto  di  stabilita'  interno  previste  dalle  seguenti
disposizioni: 
  a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128; 
  c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il  comma  7  del
presente articolo.». 
  2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite da «15 ottobre 2014». 
  3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo «Per l'anno 2014,  il
termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e'  posticipato  al  30
settembre e il termine del 15 marzo, di cui al  secondo  periodo,  e'
posticipato al 15 ottobre». 
  4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre
2014». Inoltre, alla fine del medesimo comma e' aggiunto il  seguente
periodo: «Nelle more della individuazione delle  risorse  di  cui  al
primo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari  di
spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  5. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia  e  delle
finanze ed il Presidente  della  regione  Siciliana,  l'obiettivo  di
patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al  comma
454 dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e'
determinato in 5.786 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  in  5.665
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I  predetti
obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono  essere  rideterminati  in
conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a  carico
delle autonomie speciali con legge statale. Per  gli  anni  2014-2017
non si applica alla regione Siciliana quanto  disposto  dagli  ultimi
due periodi del comma 454 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228. Dai predetti  obiettivi  sono  escluse  le  sole  spese
individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014. 
  6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente  per  l'anno
2014  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  della   regione
Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in  misura  corrispondente
all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza  della
Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012. 
  7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo
annuale minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nel  triennio
2011-2013. Nell'ambito della  certificazione  di  cui  al  comma  461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  la  regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il  rispetto  del
predetto limite. 
  8. Gli  effetti  positivi  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5,  pari  a  ((  400
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2014  al  2017  )),
alimentano il «Fondo Rapporti finanziari con le  autonomie  speciali»
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  9. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e  delle
finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto
di stabilita' interno della regione Sardegna, di  cui  al  comma  454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  determinato
in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014.  Dall'obiettivo  2014  sono
escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente  e  le
spese per i  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale  e  locale
erogati da Trenitalia s.p.a. 
  10. A decorrere dall'anno 2015  la  regione  Sardegna  consegue  il
pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243
del 2012. A decorrere dal  2015  alla  regione  Sardegna  non  si  ((
applicano )) il limite di spesa di cui al comma 454  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia  di
patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di  bilancio
di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia  di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  11. Non si applica alla  regione  Sardegna  quanto  disposto  dagli
ultimi due periodi del comma  454  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo
annuale minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nel  triennio
2011-2013. Nell'ambito della  certificazione  di  cui  al  comma  461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  la  regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il  rispetto  del
predetto limite. 
  13. Gli oneri  in  termini  di  indebitamento  netto  e  fabbisogno
derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del  presente  articolo,
pari a 320 milioni di euro  annui,  trovano  compensazione  per  pari
importo sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali»  di
cui al comma 8 del presente articolo. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 14-bis. Per l'anno 2014, al fine di  consentire  l'accelerazione
delle procedure per  l'intesa  finalizzata  alla  determinazione  dei
fabbisogni standard regionali in materia di sanita',  le  regioni  di
riferimento  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  27   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella  seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013. 
  14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Per l'anno 2014, in via  transitoria,  nelle  more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce  il
riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo  anche
conto di criteri di  riequilibrio  indicati  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
percentuale  indicata  al  citato  articolo   15,   comma   23,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento». 
  14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma
508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  afferenti  al  territorio
della regione Sardegna, sono finalizzate alla  riduzione  dei  debiti
commerciali contratti dalla medesima regione. 
  14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al  comma  14-quater
in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di  euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per
l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' alle  regioni
e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e  sanitari».  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno  2016,
a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018  e
a 2.526.288 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede,
quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per  l'anno
2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a  2.142.288  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a
384.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2016,   mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  l'anno  2016,  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Comma 1: 
                
              - Si riporta  il  testo  del  comma  dal  6  alla  fine
          dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, recante "Misure urgenti per la competitivita'  e  la
          giustizia sociale", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 46  (Concorso  delle  regioni  e  delle  province
          autonome alla riduzione della spesa pubblica) 
              (omissis) 
              6. Le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano,  in  conseguenza   dell'adeguamento   dei   propri
          ordinamenti ai  principi  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica introdotti dal presente decreto  e  a  valere  sui
          risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse  direttamente
          applicabili ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  secondo,
          della Costituzione, assicurano un contributo  alla  finanza
          pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno  2014  e  di
          750 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
          2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede  di
          autocoordinamento  dalle  regioni   e   province   autonome
          medesime, tenendo anche conto del  rispetto  dei  tempi  di
          pagamento  stabiliti  dalla  direttiva  2011/7/UE,  nonche'
          dell'incidenza degli acquisti  centralizzati,  da  recepire
          con  Intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  31  maggio  2014,   con
          riferimento all'anno 2014 ed entro il  30  settembre  2014,
          con riferimento agli anni 2015 e seguenti.  In  assenza  di
          tale Intesa entro  i  predetti  termini,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, entro  20  giorni
          dalla scadenza dei predetti termini, i  richiamati  importi
          sono assegnati  ad  ambiti  di  spesa  ed  attribuiti  alle
          singoli regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano,
          tenendo anche conto del Pil e della popolazione  residente,
          e   sono   eventualmente   rideterminati   i   livelli   di
          finanziamento degli ambiti individuati e  le  modalita'  di
          acquisizione delle risorse da parte dello Stato. 
              7. Il complesso delle spese finali espresse in  termini
          di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto
          ordinario, di cui al comma 449-bis  dell'articolo  1  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e'  ridotto  per  ciascuno
          degli anni dal 2014 al 2017, tenendo  conto  degli  importi
          determinati ai sensi del comma 6. 
              7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto
          stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          nella seduta del 29 maggio 2014,  sono  tenute  per  l'anno
          2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei  vincoli
          del patto di stabilita' interno, come modificati dal  comma
          7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a  valere
          sulle seguenti autorizzazioni di spesa: 
              a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147, per le istituzioni scolastiche  paritarie,  per  un
          importo complessivamente pari a 100 milioni di euro; 
              b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre  2013,  n.
          104, convertito con modificazioni dalla  legge  8  novembre
          2013, n. 128, e articolo  1,  comma  259,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio,  per  un
          importo complessivamente pari a 150 milioni di euro; 
              c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre  2013,  n.
          104, convertito con modificazioni dalla  legge  8  novembre
          2013, n. 128, per contributi  e  benefici  a  favore  degli
          studenti,   anche   con   disabilita',   per   un   importo
          complessivamente pari a 15 milioni di euro; 
              d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno
          2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto  al  lavoro
          dei disabili per un  importo  complessivamente  pari  a  20
          milioni di euro; 
              e) articolo 23, comma 5, del  decreto  legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri  di
          testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni  di
          euro; 
              f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre  2013,
          n.  147,  per  il  materiale  rotabile   per   un   importo
          complessivamente pari a 135 milioni di euro. 
              7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese
          di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione  di
          cui all'articolo 1, comma  461,  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  228.  Le   regioni   che,   sulla   base   della
          certificazione di cui al periodo precedente, risultino  non
          aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata
          del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata. 
              7-quater.  Per  l'anno  2014,  non  si   applicano   le
          esclusioni dai vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno
          previste dalle seguenti disposizioni: 
              a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147; 
              b) articolo 1, comma 4, e  articolo  2,  comma  2,  del
          decreto legge 12 settembre 2013,  n.  104,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
              c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre  2013,
          n. 147. 
              Conseguentemente, per l'anno 2014, non  si  applica  il
          comma 7 del presente articolo." 
              Comma 2: 
              - Si riporta il testo del  comma  517  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 
              (omissis) 
              517. Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome
          possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da  concludere  entro  il  15  ottobre
          2014, individuare criteri e modalita' per il concorso  alla
          finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province
          autonome, nel rispetto dei saldi di finanza  pubblica  come
          complessivamente  definiti.  Con  il  predetto  accordo  le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  possono  cedere  alle  regioni  a   statuto
          ordinario  spazi  finanziari  nell'ambito  del   patto   di
          stabilita' interno ovvero le somme ad esse dovute  per  gli
          anni  2012  e  2013  per  effetto  dell'applicazione  della
          sentenza della Corte costituzionale  31  ottobre  2012,  n.
          241, mentre le regioni a statuto ordinario  possono  cedere
          spazi  finanziari  nell'ambito  del  patto  di   stabilita'
          interno a favore delle regioni a statuto speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              (omissis)" 
              Comma 3: 
                
              - Si riporta il testo dal comma 138 al comma 140 e  dal
          comma 144 al comma  146  dell'articolo  1  della  legge  13
          dicembre  2010,  n.  220,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2011)", come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  1.  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
              (omissis) 
              138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la
          regione Trentino-Alto  Adige  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, possono autorizzare  gli  enti  locali
          del  proprio  territorio  a  peggiorare   il   loro   saldo
          programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in  conto
          capitale  e  contestualmente  e  per  lo   stesso   importo
          procedono   a   rideterminare    il    proprio    obiettivo
          programmatico  in  termini  di  cassa  o   di   competenza.
          Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
          dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
          cassa e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione  dei
          pagamenti finali in conto capitale soggetti ai  limiti  del
          patto e che la rideterminazione del  proprio  obiettivo  di
          competenza e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione
          degli  impegni  correnti  soggetti  ai  limiti  del  patto.
          Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
          Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          possono autorizzare gli enti locali del proprio  territorio
          a peggiorare il  loro  saldo  programmatico  attraverso  un
          aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
          procedono a rideterminare i propri obiettivi  programmatici
          in termini di competenza eurocompatibile  e  di  competenza
          finanziaria, riducendoli dello stesso importo.  Negli  anni
          2014 e 2015 le regioni, escluse  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          possono autorizzare gli enti locali del proprio  territorio
          a peggiorare il  loro  saldo  programmatico  attraverso  un
          aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
          procedono   a   rideterminare    il    proprio    obiettivo
          programmatico eurocompatibile. 
              138-bis. Ai fini dell'applicazione del  comma  138,  le
          regioni definiscono  criteri  di  virtuosita'  e  modalita'
          operative previo  confronto  in  sede  di  Consiglio  delle
          autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti
          regionali delle autonomie locali. 
              139.   A   decorrere   dall'anno   2011,   la   regione
          Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano possono autorizzare gli  enti  locali  del  proprio
          territorio  a  peggiorare  il  loro  saldo   programmatico,
          migliorando contestualmente il proprio saldo  programmatico
          per lo stesso importo. 
              140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli
          enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI,  alle  regioni  e
          alle province autonome, entro il 1° marzo di ciascun  anno,
          l'entita' dei pagamenti che possono  effettuare  nel  corso
          dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  comunicano  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento  a
          ciascun  ente  beneficiario,   gli   elementi   informativi
          occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
          dei saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2014, il  termine
          del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al  30
          settembre e il termine del 15  marzo,  di  cui  al  secondo
          periodo, e' posticipato al 15 ottobre. 
              (omissis) 
              144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni  e
          le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  trasmettono
          trimestralmente al Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          trenta  giorni  dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,
          utilizzando il sistema web appositamente  previsto  per  il
          patto    di    stabilita'    interno    nel    sito     web
          «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,     le     informazioni
          riguardanti sia la gestione di  competenza  sia  quella  di
          cassa, attraverso un prospetto e con le modalita'  definiti
          con decreto del predetto Ministero, sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              145.  Ai  fini  della  verifica  del   rispetto   degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
          e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
          certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
          dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  secondo  un
          prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al
          comma 144. La  mancata  trasmissione  della  certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  costituisce
          inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel  caso  in
          cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in   ritardo,
          attesti  il  rispetto  del  patto,  si  applicano  le  sole
          disposizioni di cui al comma 147, lettera c). 
              146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145  sono
          messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
          della Repubblica, nonche' della Conferenza  dei  presidenti
          delle regioni e  delle  province  autonome,  da  parte  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, secondo  modalita'
          e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. 
              147.  In  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita'  interno  relativo  agli  anni  20112013,  fermo
          restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  la
          regione o la  provincia  autonoma  inadempiente  non  puo',
          nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
              a) impegnare spese correnti, al netto delle  spese  per
          la sanita', in misura superiore all'importo annuale  minimo
          dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
              c) procedere ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
          titolo,  con  qualsivoglia  tipologia   contrattuale,   ivi
          compresi  i  rapporti  di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione. 
              (omissis)" 
              Comma 4: 
                
              - Si riporta il testo del comma 525,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita'  2014)"  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 
              (omissis) 
              525. Nel caso di mancato versamento entro  il  predetto
          termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti  da  ciascuna
          regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque
          titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,
          escluse quelle  destinate  al  finanziamento  corrente  del
          Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per
          le non autosufficienze e  del  trasporto  pubblico  locale,
          entro il termine del 31 ottobre 2014. Entro il termine  del
          15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato le risorse da  assoggettare
          a riduzione. Nelle more della individuazione delle  risorse
          di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e  delle
          finanze   e'   autorizzato   ad   accantonare   e   rendere
          indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con  Decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              (omissis)" 
              Comma 5: 
              - Si riporta il testo del  comma  454  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013)": 
              "Art. 1 
              (omissis) 
              454. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi
          di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
          la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,   concordano,   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal
          2013  al  2017,  l'obiettivo  in  termini   di   competenza
          eurocompatibile, determinato riducendo il  complesso  delle
          spese  finali  in  termini  di  competenza  eurocompatibile
          risultante dal consuntivo 2011: 
              a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella  di
          cui all'articolo 32, comma  10,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183; 
              b) del contributo previsto dall'articolo 28,  comma  3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   come   rideterminato
          dall'articolo 35, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  e  dall'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c) degli importi indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'articolo  16,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              d) degli importi indicati nella seguente tabella: 
 
    

Regione o Provincia
autonoma                       Importo (in milioni di euro)

                               Anno 2014    Anni 2015 - 2017

Trentino-Alto Adige            3            5

Provincia autonoma
Bolzano/Bozen                  43           61

Provincia autonoma
Trento                         42           59

Friuli-Venezia Giulia          93           131

Valle d'Aosta                  12           16

Sicilia                        222          311

Sardegna                       85           120

Totale RSS                     500          703;

    
 
              d-bis) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali. 
              A tal  fine,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  il
          Presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              Per l'anno 2014  la  proposta  di  Accordo  di  cui  al
          periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014. 
              (omissis)" 
              Comma 6: 
                
              - Il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito
          con modificazioni dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,
          reca  "Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo". 
              - Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          reca "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il
          consolidamento dei conti pubblici.". 
              Comma 7: 
                
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  460,  461  e  462,
          dell'articolo 1 della citata legge  24  dicembre  2012,  n.
          228, (Legge di stabilita' 2013): 
              "Art. 1 
              (omissis) 
              460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'  interno,   le   informazioni   riguardanti   le
          modalita'  di  determinazione  dei  propri   obiettivi   e,
          trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
          di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione  di
          competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
          modalita' definiti  con  decreto  del  predetto  Ministero,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              461.  Ai  fini  della  verifica  del   rispetto   degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
          e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
          certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
          dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  secondo   i
          prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
          comma 460. La  mancata  trasmissione  della  certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  costituisce
          inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel  caso  in
          cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in   ritardo,
          attesti  il  rispetto  del  patto,  si  applicano  le  sole
          disposizioni di cui al comma 462, lettera d). 
              462.  In  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita' interno  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma
          inadempiente,     nell'anno     successivo     a     quello
          dell'inadempienza: 
              a)  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del   bilancio
          statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per  i
          quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
          della spesa, si assume quale differenza il  maggiore  degli
          scostamenti   registrati   in   termini    di    competenza
          eurocompatibile o di competenza  finanziaria.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla corrispondente spesa del 2011. Nel  2013  la  sanzione
          non si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno  sia  determinato
          dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
          di finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa  del
          2011  considerata  ai  fini  del  calcolo   dell'obiettivo,
          diminuita della percentuale di manovra prevista per  l'anno
          di riferimento, nonche', in caso di  mancato  rispetto  del
          patto di  stabilita'  nel  triennio,  dell'incidenza  degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi; 
              b) non puo' impegnare spese correnti,  al  netto  delle
          spese per  la  sanita',  in  misura  superiore  all'importo
          annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni   effettuati
          nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione; 
              e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza del Presidente  e  dei  componenti
          della Giunta con una riduzione del 30  per  cento  rispetto
          all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
              (omissis)" 
              Comma 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  n.
          243 del 2012, recante "Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione.": 
              "Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali) 
              1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
          delle citta' metropolitane e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,
          sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: 
              a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
          cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
              b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
          cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse
          le  quote  di  capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei
          prestiti. 
              2. Salvo quanto previsto  dall'articolo  10,  comma  4,
          qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di  cui
          al  comma  1  del  presente  articolo  registri  un  valore
          negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e
          b), adotta misure di  correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo. 
              3.   Eventuali   saldi    positivi    sono    destinati
          all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel  rispetto
          dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea
          e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di  cui  al
          primo   periodo   possono   essere   destinati   anche   al
          finanziamento di spese di  investimento  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 10. 
              4. Con legge dello Stato sono definite le  sanzioni  da
          applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso  di  mancato
          conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino
          delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma  1,
          lettere  a)  e  b),  da  promuovere  anche  attraverso   la
          previsione di specifici piani di rientro. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione." 
              Comma 14-bis: 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  27  del
          decreto  legislativo  6  maggio  2011,   n.   68,   recante
          "Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario.": 
              "Art. 27 (Determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard regionali) 
              1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, con la conferenza Stato-Regioni sentita  la  struttura
          tecnica di  supporto  di  cui  all'articolo  3  dell'intesa
          Stato-Regioni del 3 dicembre 2009,  determina  annualmente,
          sulla base della procedura definita nel presente  articolo,
          i costi e i fabbisogni standard regionali. 
              2. Per la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard  regionali  si  fa   riferimento   agli   elementi
          informativi  presenti   nel   Nuovo   sistema   informativo
          sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 
              3. Ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento  ai
          macrolivelli  di  assistenza  definiti  dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
          livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
          novembre    2001,    costituiscono     indicatori     della
          programmazione nazionale per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale i seguenti  livelli  percentuali  di  finanziamento
          della spesa sanitaria: 
              a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
          ambiente di vita e di lavoro; 
              b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
              c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
              4.  Il  fabbisogno  sanitario  standard  delle  singole
          regioni  a  statuto  ordinario,  cumulativamente  pari   al
          livello del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  e'
          determinato, in fase  di  prima  applicazione  a  decorrere
          dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
          costo rilevati nelle regioni di  riferimento.  In  sede  di
          prima applicazione e' stabilito il procedimento di  cui  ai
          commi dal 5 all'11. 
              5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra  cui
          obbligatoriamente la prima, che siano  state  scelte  dalla
          Conferenza  Stato-Regioni  tra  le  cinque   indicate   dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  in
          quanto  migliori  cinque  regioni  che,  avendo   garantito
          l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   in
          condizione di equilibrio economico,  comunque  non  essendo
          assoggettate a piano di rientro  e  risultando  adempienti,
          come verificato dal Tavolo di  verifica  degli  adempimenti
          regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa  Stato-Regioni
          in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
          base  a  criteri   di   qualita'   dei   servizi   erogati,
          appropriatezza  ed  efficienza  definiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa  della
          Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura  tecnica  di
          supporto di cui all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni
          del 3 dicembre 2009, sulla base  degli  indicatori  di  cui
          agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3
          dicembre 2009. A tale scopo si  considerano  in  equilibrio
          economico le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei
          livelli  essenziali  di   assistenza   in   condizioni   di
          efficienza e di appropriatezza  con  le  risorse  ordinarie
          stabilite dalla vigente legislazione a  livello  nazionale,
          ivi comprese le entrate proprie regionali effettive.  Nella
          individuazione  delle  regioni  si  dovra'   tenere   conto
          dell'esigenza  di  garantire  una   rappresentativita'   in
          termini di appartenenza geografica al nord, al centro e  al
          sud,  con  almeno  una  regione   di   piccola   dimensione
          geografica. 
              6. I costi standard sono computati a livello  aggregato
          per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
          collettiva,   assistenza    distrettuale    e    assistenza
          ospedaliera. Il valore  di  costo  standard  e'  dato,  per
          ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
          condizione di  efficienza  ed  appropriatezza  dalla  media
          pro-capite pesata del costo  registrato  dalle  regioni  di
          riferimento. A tal fine il livello della  spesa  delle  tre
          macroaree delle regioni di riferimento: 
              a) e' computato al lordo della mobilita' passiva  e  al
          netto della mobilita' attiva extraregionale; 
              b) e' depurato della quota di  spesa  finanziata  dalle
          maggiori entrate  proprie  rispetto  alle  entrate  proprie
          considerate ai fini della determinazione del  finanziamento
          nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente  sulle
          tre macroaree; 
              c) e'  depurato  della  quota  di  spesa  che  finanzia
          livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; 
              d) e' depurato delle quote di ammortamento che  trovano
          copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
          Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti  presso
          i Tavoli tecnici di verifica; 
              e) e' applicato, per ciascuna  regione,  alla  relativa
          popolazione pesata regionale. 
              7. Le regioni in equilibrio economico sono  individuate
          sulla base dei  risultati  relativi  al  secondo  esercizio
          precedente a quello  di  riferimento  e  le  pesature  sono
          effettuate con i pesi per classi  di  eta'  considerati  ai
          fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
          al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. 
              8. Il fabbisogno sanitario standard regionale  e'  dato
          dalle risorse corrispondenti  al  valore  percentuale  come
          determinato in attuazione di quanto indicato  al  comma  6,
          rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 
              9. Il  fabbisogno  standard  regionale  determinato  ai
          sensi del comma 8, e' annualmente applicato  al  fabbisogno
          sanitario   standard   nazionale    definito    ai    sensi
          dell'articolo 26. 
              10.  La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore
          regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
          percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
          l'anno   precedente,   al   netto   delle   variazioni   di
          popolazione. 
              11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
          cui all'articolo 20, comma  1,  lettera  b),  della  citata
          legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori  percentuali
          determinati ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  presente
          articolo avviene in  un  periodo  di  cinque  anni  secondo
          criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1. 
              12.  Qualora  nella  selezione  delle  migliori  cinque
          regioni di cui al comma 5, si  trovi  nella  condizione  di
          equilibrio economico come definito al medesimo comma  5  un
          numero  di  regioni  inferiore  a  cinque,  le  regioni  di
          riferimento  sono  individuate  anche  tenendo  conto   del
          miglior  risultato  economico   registrato   nell'anno   di
          riferimento,  depurando  i  costi  della  quota   eccedente
          rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a  garantire
          l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni  soggette  a
          piano di rientro. 
              13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
          di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle  risorse
          stabilite in sede di  programmazione  sanitaria  nazionale,
          come indicato al comma 3. 
              14. Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio
          sanitario  nazionale  effettuati  dalle  regioni  rimangono
          nella disponibilita' delle regioni stesse." 
              Comma 14-ter: 
              - Si riporta il testo del comma 67-bis, dell'articolo 2
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e   successive
          modificazioni, recante "Disposizioni per la formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2010)", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              (omissis) 
              67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
          della remunerazione  a  prestazione.  L'accertamento  delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale  indicata  all'articolo  15,  comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, in  via  transitoria,
          nelle more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  primo
          periodo, il Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
          percentuale indicata al citato articolo 15, comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'  pari
          all'1,75 per cento. 
              (omissis)" 
              Comma 14-quater: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   508,
          dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2014)": 
              "Art. 1 
              (omissis) 
              508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano all'equilibrio dei bilanci  e  alla  sostenibilita'
          del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97,  primo
          comma, della Costituzione,  le  nuove  e  maggiori  entrate
          erariali derivanti dal decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148,  e  dal  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, sono riservate  all'Erario,  per  un
          periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
          essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
          il servizio del debito pubblico, al fine  di  garantire  la
          riduzione del debito pubblico stesso  nella  misura  e  nei
          tempi  stabiliti  dal  Trattato   sulla   stabilita',   sul
          coordinamento e sulla governance  nell'Unione  economica  e
          monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
          sensi della legge 23 luglio  2012,  n.  114.  Con  apposito
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          individuazione del  maggior  gettito,  attraverso  separata
          contabilizzazione. 
              (omissis)" 
              Comma 14-quinquies: 
                
              - Si riporta il testo vigente dal comma 10 al comma 11,
          dell'articolo 1 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, e successive  modificazioni,  recante  "Disposizioni
          urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della  pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali.": 
              "Art. 1 
              (omissis) 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 28 febbraio 2014. 
              10-bis. Ai fini dell'assegnazione  delle  anticipazioni
          di liquidita' a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo
          13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
          124, e sulla dotazione per il 2014  della  Sezione  di  cui
          all'articolo  2,  nonche'  ai  fini  dell'erogazione  delle
          risorse  gia'   assegnate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
          ancora erogate, sono  considerati  anche  i  pagamenti  dei
          debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per  il
          riconoscimento alla data del 31  dicembre  2012,  anche  se
          riconosciuti   in   bilancio   in   data   successiva.   Le
          disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi',
          per le regioni, ai debiti  di  cui  al  comma  11-quinquies
          dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, e successive modificazioni, sempre  che  i  predetti
          debiti siano stati riconosciuti in bilancio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni  di
          cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
          ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   e
          successive modificazioni,  sempre  che  i  predetti  debiti
          siano stati riconosciuti in bilancio alla data  di  entrata
          in vigore del presente periodo. 
              11. Ai fini dell'immediata operativita' della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di  cui  al
          comma  10,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          stipula con la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  entro  5
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  un
          apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre  2009  e
          trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su
          apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
          dello Stato, intestato al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, su cui la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'
          autorizzata ad  effettuare  operazioni  di  prelevamento  e
          versamento per le finalita' di cui alla  predetta  Sezione.
          Il suddetto addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
          modalita' per l'accesso da parte  degli  enti  locali  alle
          risorse della Sezione, secondo un contratto tipo  approvato
          con decreto del direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. della  gestione  della  Sezione.
          L'addendum e' pubblicato sui siti  internet  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              (omissis)" 
              - Si riporta il testo del comma  5,  dell'articolo  10,
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica.": 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi.) 
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1."