(( Art. 42-bis 
 
 
Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma
                        di edilizia sanitaria 
 
  1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui
all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
fissati  in  trenta  mesi  dalla  sottoscrizione  degli  accordi   di
programma,  per  gli  accordi  di  programma  di  edilizia  sanitaria
sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge  11
marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati  in  trentasei  mesi
dalla sottoscrizione degli accordi di programma  i  termini  relativi
agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento
risulti presentata, ma valutata non ammissibile al  finanziamento  ai
sensi del medesimo articolo 1, comma 310,  della  legge  n.  266  del
2005. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  310,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2006): 
              "1. 310.  Al  fine  di  razionalizzare  l'utilizzazione
          delle risorse per l'attuazione del  programma  di  edilizia
          sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma
          sottoscritti dalle regioni e  dalle  province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano,  ai  sensi  dell'articolo  5-bis  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, e dell'articolo 2 della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, decorsi diciotto mesi  dalla  sottoscrizione,
          si intendono risolti,  limitatamente  alla  parte  relativa
          agli interventi  per  i  quali  la  relativa  richiesta  di
          ammissione  al  finanziamento  non  risulti  presentata  al
          Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la
          conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa.  La
          presente disposizione si applica  anche  alla  parte  degli
          accordi di programma relativa agli interventi per  i  quali
          la  domanda  di   ammissione   al   finanziamento   risulti
          presentata, ma valutata non  ammissibile  al  finanziamento
          entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli  accordi
          medesimi, nonche' alla parte degli  accordi  relativa  agli
          interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove
          mesi dalla relativa comunicazione alla regione o  provincia
          autonoma,  gli  enti  attuatori   non   abbiano   proceduto
          all'aggiudicazione dei lavori,  salvo  proroga  autorizzata
          dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo
          pluriennale,  i  termini  di  cui  al  presente  comma   si
          intendono decorrenti dalla data di  inizio  dell'annualita'
          di  riferimento  prevista  dagli  accordi  medesimi  per  i
          singoli interventi.". 
              Si riporta l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.
          67 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): 
              Art.  "20.  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione   di   un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  24   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
              a) riequilibrio territoriale delle strutture,  al  fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
              b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
          elevato degrado strutturale; 
              c) ristrutturazione del 30 per cento  dei  posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
              d) conservazione in  efficienza  del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
              e)    completamento    della    rete    dei     presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
              f)  realizzazione  di  140.000   posti   in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
              g) adeguamento alle norme di sicurezza  degli  impianti
          delle strutture sanitarie; 
              h)  potenziamento   delle   strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
              i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
          cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione  o  provincia
          autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.".