Art. 42 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016. 2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, effettua entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla effettiva disponibilita' di metodi alternativi. 3. Il presente decreto non si applica ai progetti gia' autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti, comunque non prorogabili, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. In ogni caso, ai progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al comma 1. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Lorenzin, Ministro della salute Orlando, Ministro della giustizia Mogherini, Ministro degli affari esteri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Guidi, Ministro dello sviluppo economico Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Lanzetta, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 42: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la legge 12 giugno 1931, n. 924, e per la legge 1° maggio 1941, n. 625, si veda nelle note alle premesse.