Art. 42 Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. All'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; b) al comma 3 le parole: "soddisfare l'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "soddisfacente ai sensi dell'articolo" e, al secondo periodo, le parole: "a quello di fine di studi di cui all'articolo 52, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).".
Note all'art. 42: - Il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 53 (Deroghe alle condizioni della formazione di architetto). - 1. (abrogato). 2. (abrogato). 3. In deroga all'articolo 52, e' riconosciuta soddisfacente ai sensi dell'articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).".