Art. 42 
 
 
Coordinamento con le attivita' e gli interventi attivati  nella  fase
                         di prima emergenza 
 
  1. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,  in  raccordo
con il Commissario straordinario, determina le modalita' e tempi  per
favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzione  di  continuita',
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate
durante la fase di prima emergenza,  disciplinate  con  le  ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225. Al fine di garantire omogeneita' operativa tra gli interventi di
prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il
Capo Dipartimento della protezione  civile,  sentito  il  Commissario
straordinario,   provvede   con   ordinanze,   adottate   ai    sensi
dell'articolo 5 della legge  n.  225  del  1992,  a  disciplinare  il
proseguimento o completamento delle suddette attivita'  delegando  ai
Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative
a determinati ambiti delle medesime attivita' e  a  singoli  contesti
regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti  adottati  in  attuazione
delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze  di
cui al  presente  comma,  allo  scopo  di  favorire  la  piu'  celere
transizione, sono adottate comunque entro il 24 novembre 2016. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  assicura,  ove   necessario,   anche   dopo
l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1,  il  completamento  dei
procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli
interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1  e
2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26
agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono
rese disponibili,  a  tal  fine,  con  successive  deliberazioni  del
Consiglio dei ministri, da  adottare  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 5 della  legge  n.  225  del  1992,  sulla  base  della
quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del
Fondo per le emergenze nazionali (FEN). 
  3. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  i
cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo  3,
comma 5, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile 19 settembre 2016, n.  394,  restano  in  vigore  fino  al  31
dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle
azioni poste in essere prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  fatte  salve   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  5  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile 13 settembre  2016,  n.  393,  ed  i  provvedimenti
adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 
  4.  Le  attivita'  estimative  richieste  dal  Dipartimento   della
protezione civile o dal Commissario alla  Agenzia  delle  entrate  ai
sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.