(Accordo-art. 42)
 
                             Articolo 42 
 
                     Proporzionalita' ed equita' 
 
  1. Il tribunale tratta le controversie secondo  modalita'  adeguate
alla loro importanza e complessita'. 
 
  2. Il tribunale assicura che le norme, le  procedure  e  i  ricorsi
previsti nel presente accordo e nello  statuto  siano  utilizzati  in
maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.