Art. 42 Scambio di informazioni tra Autorita' competenti 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tratta senza indebito ritardo una richiesta di informazioni da parte di un'autorita' competente di un altro Stato membro designata a tal fine in particolare per quanto riguarda le attivita' degli organismi di gestione collettiva con sede in Italia, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata. 2. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro, ma operante sul territorio nazionale per l'intermediazione di diritti connessi al diritto d'autore o tramite messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale di quest'ultimo Stato, puo' trasmettere tutte le pertinenti informazioni alla corrispondente autorita' competente, corredate, se del caso, di una richiesta a tale autorita' di adottare le misure adeguate nell'ambito delle sue competenze. 3. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni riceva una comunicazione di cui al comma 2 da parte di un'autorita' competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere resa nel termine di tre mesi dal ricevimento. 4. La questione di cui al comma 2 puo' altresi' essere deferita dall'autorita' che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/26/UE.
Note all'art. 42: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/26/UE si veda nelle note alle premesse.