Art. 42 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016) 1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attivita' di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza. 2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. 3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.