Art. 42 Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "da essi programmati" sono sostituite dalle seguenti: "da esse programmati".
Note all'art. 42: - Si riporta l'art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato). - 1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorita' indipendenti. Tale documentazione puo' essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.".