Art. 42 Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parola «telematica» e' sostituita dalla seguente: «digitale» e le parole «le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste» sono sostituite dalle seguenti: «i dati sensibili e giudiziari consentiti».
Note all'art. 42: - Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 46 (Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi). - 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono acquisiti.».