Art. 42
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, la parola «telematica» e' sostituita dalla seguente:
«digitale» e le parole «le informazioni relative a stati, fatti e
qualita' personali previste» sono sostituite dalle seguenti: «i dati
sensibili e giudiziari consentiti».
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 46 (Dati particolari contenuti nei documenti
trasmessi). - 1. Al fine di garantire la riservatezza dei
dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni per via digitale possono
contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti
da legge o da regolamento e indispensabili per il
perseguimento delle finalita' per le quali sono
acquisiti.».