Art. 42 
 
 
          Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 46  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, la parola «telematica»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«digitale» e le parole «le informazioni relative  a  stati,  fatti  e
qualita' personali previste» sono sostituite dalle seguenti: «i  dati
sensibili e giudiziari consentiti». 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  46  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 46  (Dati  particolari  contenuti  nei  documenti
          trasmessi). - 1. Al fine di garantire la  riservatezza  dei
          dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1,
          lettere d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n.  196,  i  documenti  informatici  trasmessi   ad   altre
          pubbliche  amministrazioni   per   via   digitale   possono
          contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti
          da  legge  o  da  regolamento  e  indispensabili   per   il
          perseguimento   delle   finalita'   per   le   quali   sono
          acquisiti.».