Art. 42 
 
Progettazione degli interventi di messa in  sicurezza  degli  edifici
                             scolastici 
 
  1. Le economie disponibili di cui all'articolo  48,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e  alla  delibera  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014,  n.
22, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della  legge  13
luglio 2015, n. 107, relative a interventi gia' aggiudicati o  per  i
quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con
decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono  attribuite  entro
il 31 dicembre  2018  agli  enti  locali  proprietari  degli  edifici
adibiti ad uso scolastico, per essere  destinate  alla  progettazione
degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici. 
  3.  Le  modalita'  e  i  criteri  di  attribuzione  delle   risorse
finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.