Art. 42 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici 1. Le economie disponibili di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi gia' aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici. 3. Le modalita' e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.