(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                      Retribuzione di posizione 
                  dei dirigenti scolastici ed Afam 
 
    1. La  retribuzione  di  posizione  e'  definita,  per  tutte  le
posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare,  sulla
base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell'art.  5,
comma 3, lett. b). 
    2. La retribuzione di posizione di cui al  comma  1  e'  definita
entro i seguenti valori annui lordi per  tredici  mensilita':  da  un
minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione  di  posizione
parte fissa, come rideterminata ai sensi dell'art. 39, comma 4,  fino
ad un massimo di € 46.134,81. 
    3. Alla retribuzione di  posizione  di  cui  al  comma  1  ed  ai
compensi  per   gli   incarichi   di   reggenza   delle   istituzioni
sottodimensionate  e'  destinato  non  piu'  dell'85%  delle  risorse
complessive del relativo fondo di cui all'art. 41. 
    4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo,  in  un
determinato anno, risultassero ancora disponibili,  sono  utilizzate,
limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato,  secondo
i criteri stabiliti in sede  di  contrattazione  integrativa  di  cui
all'art. 7, comma 1. 
    5. I commi 1 e 3 del presente articolo si  applicano  dall'inizio
dell'anno scolastico 2019-2020 ed e'  conseguentemente  disapplicato,
da tale data, l'art. 26 del CCNL 15 luglio 2010.