Art. 42. Retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed Afam 1. La retribuzione di posizione e' definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b). 2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 e' definita entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata ai sensi dell'art. 39, comma 4, fino ad un massimo di € 46.134,81. 3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1 ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e' destinato non piu' dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 41. 4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 1. 5. I commi 1 e 3 del presente articolo si applicano dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 ed e' conseguentemente disapplicato, da tale data, l'art. 26 del CCNL 15 luglio 2010.