Art. 42 Modifiche all'articolo 82 del codice della giustizia contabile - Ritenuta cautelare 1. All'articolo 82, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «in virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' erariale» sono sostituite dalle seguenti: «in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa».
Note all'art. 42: - Si riporta l'articolo 82 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Ritenuta cautelare). - 1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. 2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.».