Art. 42 
 
                           Agenda digitale 
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione
tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di  processi  di
innovazione tecnologica  delle  imprese  e  start-up,  nonche'  nelle
materie dell'attuazione dell'agenda digitale e  della  trasformazione
digitale del Paese con particolare  riferimento  alle  infrastrutture
digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di  rete,
allo sviluppo  ed  alla  diffusione  dell'uso  delle  tecnologie  tra
cittadini,  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  alla  diffusione
dell'educazione  e  della  cultura  digitale  anche   attraverso   il
necessario   raccordo   e   coordinamento   con   le   organizzazioni
internazionali ed europee operanti nel  settore,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo'  avvalersi,  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,   e
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella  B  allegata
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  febbraio
2010, di un contingente di personale in  posizione  di  fuori  ruolo,
comando o altra analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di
provenienza, composto da sette unita' con qualifica non dirigenziale,
proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri  dell'interno,
della difesa,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  del  personale
docente  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, ovvero da altre  pubbliche  amministrazioni.
All'atto del collocamento fuori  ruolo,  laddove  disposto,  e'  reso
indisponibile un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario nelle  amministrazioni  di  provenienza.  Il  trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste  dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Alla
copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti
ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  I
posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini
di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. All'articolo 8 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
      «1-quater. A supporto  delle  strutture  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di
personale formato da esperti in  possesso  di  specifica  ed  elevata
competenza  nello  sviluppo  e  gestione  di  processi  complessi  di
trasformazione  tecnologica   e   delle   correlate   iniziative   di
comunicazione e disseminazione, nonche' di  significativa  esperienza
in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo  sviluppo  di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su  larga  scala.  Il
contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di  cui  al
comma 1-ter ed e' composto da personale in posizione di fuori  ruolo,
comando o altra analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di
appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione  dei  ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia,  dell'economia  e  delle
finanze e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
personale docente educativo, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
delle   istituzioni   scolastiche,   ovvero   da   altre    pubbliche
amministrazioni, ai sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del  collocamento  fuori
ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile  un  numero  di  posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle  amministrazioni  di
provenienza. Il  trattamento  economico  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Il  contingente  di  esperti  e'
altresi' composto da personale di societa' pubbliche partecipate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato
su  base  convenzionale,   su   parere   favorevole   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente
alla  pubblica  amministrazione.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di
cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e  le
modalita' di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e  il  regime  giuridico
del rapporto intercorrente  con  i  componenti  del  contingente,  le
specifiche professionalita' richieste e  il  compenso  spettante  per
ciascuna professionalita'.»; 
    b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono  sostituite
dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono  inserite
le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi
immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»; 
    c) al comma 3, primo periodo, le  parole  «anche  utilizzando  le
competenze e le strutture» sono sostituite dalle  seguenti:  «che  le
esercita  avvalendosi»  e  le  parole  «,  nonche'  lo   sviluppo   e
l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma  di
cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo  n.  82  del
2005» sono sostituite dalle seguenti: «.  Per  la  progettazione,  lo
sviluppo, la  gestione  e  l'implementazione  del  punto  di  accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo  n.  82
del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  medesimo
decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri si avvale della societa' di cui al comma 2». 
  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82,  le  parole  «l'AgID»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
Presidenza del Consiglio dei ministri.».