((Art. 42 - bis 
 
Misure straordinarie per la  progettazione  e  la  realizzazione  del
  nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa 
 
  1. Al fine di  contrastare  gli  effetti  derivanti  dall'emergenza
sanitaria  causata  dalla  diffusione  del  COVID-19  nel  territorio
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente
della Regione siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per
la progettazione e la realizzazione del nuovo  complesso  ospedaliero
della citta' di Siracusa, che deve essere completato entro  due  anni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e'  di  un
anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico e' a titolo gratuito. 
  3.  Il  Commissario  straordinario   opera   nel   rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali  e  dei
principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e  42  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione  di  legge
diversa da quella penale. 
  4. Al fine di consentire la massima autonomia  finanziaria  per  la
progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui  al
comma  1,  al  Commissario  straordinario  e'  intestata  un'apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono  confluire,  inoltre,
le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate  o  da  destinare
alla  progettazione  e  alla  realizzazione  del   citato   complesso
ospedaliero. 
  5.  Per  la  progettazione  e  la   realizzazione   del   complesso
ospedaliero di cui al comma 1 del presente  articolo  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20  della  legge
11 marzo 1988, n. 67,  e  assegnate  alla  Regione  siciliana,  ferma
restando la quota minima del finanziamento a  carico  della  medesima
Regione e previa sottoscrizione di un accordo  di  programma  tra  il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011,  n.  226,
          S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 30, comma 1, 34 e 42
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                "Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione
          di appalti e concessioni 
              1. L'affidamento e l'esecuzione di  appalti  di  opere,
          lavori, servizi, forniture  e  concessioni,  ai  sensi  del
          presente codice garantisce la qualita' delle prestazioni  e
          si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  di  economicita',
          efficacia, tempestivita'  e  correttezza.  Nell'affidamento
          degli appalti e delle concessioni, le  stazioni  appaltanti
          rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza, non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico." 
              "Art.  34  Criteri  di  sostenibilita'   energetica   e
          ambientale 
              1.   Le   stazioni   appaltanti    contribuiscono    al
          conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore   della   pubblica    amministrazione    attraverso
          l'inserimento, nella documentazione progettuale e di  gara,
          almeno  delle  specifiche   tecniche   e   delle   clausole
          contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
          adottati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  conformemente,  in
          riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei  settori
          della  ristorazione  collettiva  e  fornitura  di   derrate
          alimentari,  anche   a   quanto   specificamente   previsto
          all'articolo 144. 
              2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto  di
          cui al comma 1, in particolare i  criteri  premianti,  sono
          tenuti in considerazione anche ai fini  della  stesura  dei
          documenti  di  gara   per   l'applicazione   del   criterio
          dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
          dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di  contratti  relativi
          alle categorie  di  appalto  riferite  agli  interventi  di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al  comma
          1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile,  in
          funzione   della   tipologia   di   intervento   e    della
          localizzazione delle opere da  realizzare,  sulla  base  di
          adeguati criteri definiti  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica  per  gli
          affidamenti  di  qualunque  importo,   relativamente   alle
          categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
          oggetto dei criteri ambientali minimi adottati  nell'ambito
          del citato Piano d'azione." 
              "Art. 42 Conflitto di interesse 
              1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per
          contrastare  le  frodi  e   la   corruzione   nonche'   per
          individuare, prevenire e risolvere in  modo  efficace  ogni
          ipotesi di conflitto di interesse nello  svolgimento  delle
          procedure  di  aggiudicazione   degli   appalti   e   delle
          concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della
          concorrenza e garantire la parita' di trattamento di  tutti
          gli operatori economici. 
              2. Si ha conflitto d'interesse quando il  personale  di
          una stazione appaltante o di un prestatore di servizi  che,
          anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
          svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
          e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
          il  risultato,  ha,  direttamente  o   indirettamente,   un
          interesse  finanziario,   economico   o   altro   interesse
          personale che puo' essere percepito come una minaccia  alla
          sua  imparzialita'  e  indipendenza  nel   contesto   della
          procedura di appalto  o  di  concessione.  In  particolare,
          costituiscono situazione di conflitto di  interesse  quelle
          che   determinano   l'obbligo   di   astensione    previste
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 aprile 2013, n. 62. 
                3. Il personale che versa nelle  ipotesi  di  cui  al
          comma 2 e'  tenuto  a  darne  comunicazione  alla  stazione
          appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura  di
          aggiudicazione degli appalti  e  delle  concessioni.  Fatte
          salve  le  ipotesi  di  responsabilita'  amministrativa   e
          penale, la mancata astensione nei  casi  di  cui  al  primo
          periodo  costituisce  comunque  fonte  di   responsabilita'
          disciplinare a carico del dipendente pubblico. 
                4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  valgono  anche
          per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
                5.  La  stazione  appaltante  vigila  affinche'   gli
          adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati." 
              Si riporta il testo dell'articolo  20  della  legge  11
          marzo 1988, n.  67  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 1988): 
                "Art. 20 
                1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario pubblico e  di  realizzazione  di  residenze  per
          anziani  e  soggetti  non  autosufficienti  per   l'importo
          complessivo di 30 miliardi di euro (70).  Al  finanziamento
          degli interventi si provvede mediante operazioni  di  mutuo
          che le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
          sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
          della spesa ammissibile risultante  dal  progetto,  con  la
          BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti  e
          aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita'  e
          procedure  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. [I progetti sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici]. 
                5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988."