Art. 42 
 
Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per  la
                      programmazione economica 
 
  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dal
2019 al 2022"; 
  b) dopo le  parole:  "soggetto  aggiudicatore",  sono  aggiunte  le
seguenti: ", anche ai fini della localizzazione  e,  ove  occorrente,
previa convocazione da parte  di  quest'ultimo  della  Conferenza  di
servizi,"; 
  c)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "In  caso  di
approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.". 
  2. All'articolo 202 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  dopo  il  comma  8,  e'
inserito il seguente: 
  "8-bis.   Per    i    finanziamenti    approvati    dal    Comitato
interministeriale per la programmazione economica  senza  contestuale
approvazione dei  progetti,  con  particolare  riferimento  a  quelli
approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio  1992,  n.
211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi  in
corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti previa richiesta  e  istruttoria  presentate  dal  soggetto
attuatore,  e  contestuale   individuazione   degli   interventi   da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui  i  ribassi  e  le
risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti   rende   informativa   al   CIPE   in   merito   a    tali
autorizzazioni.". 
  3. All'articolo 216 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e'
aggiunto, il seguente: 
  "27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita'  e
del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza  su  progetti  gia'
approvati  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  il  31
dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
proroghe disposte nel  corso  dell'anno  e  ai  termini  in  scadenza
nell'anno successivo.". 
  4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  4
e' sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30  giugno  di
ciascun  anno,   una   relazione   concernente   l'attivita'   e   le
deliberazioni del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere
dall'anno 2022 la relazione contiene anche  le  attivita'  svolte  in
materia di sviluppo sostenibile.".