Art. 423. (Art. 78 del Testo Unico) PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE CISTERNE DESTINATE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE NON APPARTENENTI ALLA CLASSE I-a Oltre alla prescrizioni particolari indicate per ciascuna classe, le cisterne devono soddisfare le prescrizioni seguenti: a) le pareti devono essere in lamiere d'acciaio, chiodate o saldate, oppure d'altro metallo che sia riconosciuto ammissibile caso per caso, dal Ministero del trasporto se le pareti sono in lamiera d'acciaio dolce il loro spessore non deve spessore deve essere vale da assicurare una resistenza almeno equivalente a quella delle pareti in lamiera d'acciaio dolce di mm. 2,5 di spessore; b) le cisterne devono essere assolutamente stagne, protette se necessario da un rivestimento appropriato contro la corrosione provocata dal contenuto e con una protezione esterna contro gli agenti atmosferici adeguata e ben curata; c) le cisterne destinate al trasporto dei liquidi devono essere sottoposte a una prova di pressione idraulica o ad una prova di tenuta stagna. Il Ministero dei trasporti determina, in relazione alle caratteristiche delle cisterne e alle proprieta' delle materie che in esse devono essere trasportate, il valore dalla pressione da adottare per le prove anzidette, e la periodicita' con cui devono essere ripetuta, nei casi in cui cio' non sia gia' stabilito dalle presenti norme o da altre disposizioni in vigore Le cisterne sottoposte alla prova di pressione devono portare indicati in caratteri chiari, indelebili e facilmente leggibili - il valore della pressione di prova - la data dell'ultima prova subita - il punzone di convalida. Il Ministero dei trasporti fissa inoltre, in relazione alle caratteristiche delle cisterne e alle proprieta' delle materie che in esse devono essere trasportate, i gradi di riempimento ammissibili, nei casi in cui cio' non sia gia' stabilito dal presente Regolamento o da altre disposizioni.