Art. 423. 
                             Graduatorie 
 
  1. Le graduatorie dei concorsi a posti di  ispettore  tecnico  sono
approvate con decreto del direttore generale competente. 
  2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove  di
esame ed il colloquio con la valutazione prescritta,  sono  collocati
in base al punteggio risultante dalla  somma  dei  voti  delle  prove
anzidette e dei punti assegnati per i titoli. 
  3. A parita' di punteggio si  applicano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  4. I candidati collocati in graduatoria in posizione  eccedente  il
numero dei posti messi a concorso  hanno  titolo,  nell'ordine  della
graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina  o  ne
siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data  di  approvazione
della graduatoria stessa. 
 
          Nota all'art. 423:
             -  Per  l'art.  5  del  D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota
          all'art. 417.