Art. 424. 
                             Esclusioni 
 
  1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono  esclusi  dai
concorsi a posti del personale ispettivo tecnico,  con  provvedimento
motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino  sforniti
dei requisiti prescritti,  coloro  che  abbiano  riportato,  dopo  la
nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.