(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 425)
                 Art. 425. (Art. 73 del Testo Unico) 
                      DISPOSIZIONI APPLICABILI 

 
  Per le cisterne destinate al trasporto di  gas  della  classe  I-d,
oltre  quanto  indicato  nella  presente  Sezione  si  applicano   le
disposizioni del Regolamento per le prove e verifiche dei  recipienti
destinati al trasporto per ferrovia del gas compressi,  liquefatti  o
disciolti, approvato con  decreto  Ministeriale  12  settembre  1925,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232  del  6  ottobre  1925,  e
delle Norme per le prove e le verifiche dei recipienti  di  capacita'
maggiore di 80 litri montati su carri  ferroviari  (grandi  serbatoi)
per trasporto di gas compressi, liquidati e disciolti  approvato  con
decreto  Ministeriale  22  luglio  1930,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1930. 
  Le cisterne devono essere collaudate con le modalita' previste  dal
Ministero dei trasporti, che determina anche i gradi  di  riempimento
ammissibili.