Art. 426. 
            Bandi di concorso e commissioni esaminatrici 
 
  1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare  con
lingua di insegnamento slovena sono provinciali e  sono  indetti  dai
provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i  concorsi  per  la
scuola media e per gli istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore con lingua di insegnamento slovena sono  regionali  e  sono
indetti dal sovrintendente scolastico  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia. 
  2. Con propria ordinanza, il  Ministro  della  pubblica  istruzione
impartisce  le  disposizioni  generali   per   l'organizzazione   dei
concorsi. L'ufficio che ha  curato  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali provvede, con atto  avente  carattere  definitivo,  anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione  della
sede  ai  vincitori.  I  conseguenti  provvedimenti  di  nomina  sono
comunque  adottati  dal  provveditore  agli  studi   territorialmente
competente.  I   titoli   di   abilitazione   sono   rilasciati   dal
sovrintendente scolastico regionale. 
  3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi
per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane,
sono formate da personale che abbia  piena  conoscenza  della  lingua
slovena. 
  4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma  3,
sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio  nelle  scuole
con lingua d'insegnamento slovena  o  che  abbiano  conoscenza  della
lingua slovena. 
  5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare  nelle
commissioni giudicatrici  sono  compilati,  ogni  quadriennio,  dalla
commissione di cui all'articolo 624, che  assiste  il  sovrintendente
scolastico  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  per  i   problemi
riguardanti il funzionamento delle scuole con  lingua  d'insegnamento
slovena. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo  si  applicano  le
disposizioni dettate dall'articolo 404 e, in particolare,  quella  di
cui al comma 3.