Art. 427. 
                 Reclutamento del personale docente 
 
  1. Per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione  secondaria,  degli
istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e
delle scuole elementari,  secondarie  e  artistiche  delle  localita'
ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per
titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico. 
  2. A tali concorsi sono ammessi  i  cittadini  italiani  di  lingua
materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita'  ladine,
i  cittadini  dei  gruppi  linguistici  previsti  dal   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 
  3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo,
ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove  si
svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono  ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio  di
cui alla lettera b) dell'articolo 401  nelle  scuole  con  lingua  di
insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine. 
  4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento
tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di  insegnamento  delle
classi di concorso di tedesco nella scuola media in  lingua  italiana
della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di  istruzione
secondaria superiore in lingua italiana della provincia  di  Bolzano,
possono accedere anche coloro che siano in possesso di un  titolo  di
studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente  dal  Ministero
della pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento. 
  5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della  provincia
di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua
diversa da quella italiana  si  svolgono  nella  predetta  lingua  di
insegnamento. 
  6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o  tedesca,  a
seconda che si tratti di scuole in lingua  tedesca  o  di  scuole  in
lingua italiana, e' richiesta una adeguata  conoscenza  della  lingua
d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da  accertarsi
a norma del titolo I del decreto del Presidente della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752 e successive  modificazioni.  Nei  confronti  del
personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre
il  sesto  anno  dalla  data  del  conseguimento,   anche   ai   fini
dell'accesso  al  ruolo,  sempreche'  gli  interessati  continuino  a
prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo  o  si  trovino
inclusi nelle relative graduatorie. 
  7. Per il reclutamento del personale  docente  delle  scuole  delle
localita'  ladine  della  provincia  di  Trento   si   applicano   le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592. 
 
           Note all'art. 427:
             - Il D.P.R. n. 89/1983  reca  l'approvazione  del  testo
          unificato  delle norme di attuazione dello statuto speciale
          per il  Trentino  Alto  Adige  in  materia  di  ordinamento
          scolastico in provincia di Bolzano.
             -  Il  D.P.R. n. 752/1976, detta norme in materia di uso
          delle lingue italiana, tedesca  e  ladina  i  provincia  di
          Bolzano.
             -  Il  D.Lgs.  n.  592/1993 detta norme nei riguardi dei
          cittadini  apparetenenti  alle  popolazioni  ladine   della
          provincia  di  Trento;  in  particolare,  l'art.  2 prevede
          l'insegnamento obbligatorio della lingua e  cultura  ladina
          nella  scuola  dell'obbligo  e la possibilita' di istituire
          corsi integrativi di lingua e cultura ladina  nelle  scuole
          secondarie   superiori;  esso  detta  inoltre  disposizioni
          particolari in materia di  trasferimenti,  utilizzazioni  e
          passaggi e in materia concorsuale, con riguardo sempre alle
          scuole  statali  delle  localita' ladine della provincia di
          Trento.